Sentenza n. 547 del 30 novembre 1989

N. 547 SENTENZA 30 novembre-14 dicembre 1989.

Deposito in cancelleria: 14 dicembre 1989.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 20 dicembre 1989.

Pres. SAJA - Red. PESCATORE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Credito (accesso al) - Agevolazioni finanziarie alle imprese - Determinazione dei tassi - Crediti di mero esercizio - Richiamo alle sentenze nn. 441/1988, 80/1989 e 1066/1988 - Non fondatezza.

(Legge regione Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, art. 1, secondo comma).

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 70).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, avente per oggetto "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 1989, depositato in cancelleria il 1° luglio 1989 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione;

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso 23 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, recante "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta". A norma di esso "i finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli Istituti di credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi al fine di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese". Ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta (l. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e con l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Nel ricorso si espone che la legge impugnata era stata rinviata all'esame del Consiglio regionale in quanto: a) l'art. 1, prevedendo un finanziamento regionale per favorire, mediante l'abbattimento del tasso d'interesse praticato al "Consorzio garanzia fidi fra gli industriali", l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese, si porrebbe in contrasto con i princìpi vigenti in materia di provvidenze creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione del credito di gestione; b) la legge non contiene alcuna disposizione diretta a limitare il tasso minimo d'interessi a carico dei beneficiari in misura non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale sul credito agevolato per lo stesso settore d'intervento.

Essendo stata la legge riapprovata, nel ricorso si deduce che la competenza regionale in materia d'industria e commercio, rispetto alla quale gli incentivi per l'accesso al credito si pongono in posizione strumentale, ha finalità integrative ed attuative delle leggi della Repubblica (art. 3 St. spec.), potendo quindi legittimamente esercitarsi solo nel rispetto dei princìpi generali desumibili dalla legislazione statale del settore. Questa, in tema di agevolazioni creditizie, prevede soltanto interventi per favorire nuovi investimenti o l'ammodernamento tecnologico e non anche - come la legge regionale impugnata - agevolazioni relative al credito di gestione, dovendosene pertanto desumere il principio dell'esclusione di facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per i crediti di mero esercizio. Con tale principio contrasterebbe la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della legge impugnata, che prevede agevolazioni creditizie anche per "operazioni di consolidamento gestionale delle imprese".

Inoltre, poiché nella legge impugnata manca una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale, non risulterebbe neppure osservata la regola posta dall'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182 secondo cui "la determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382" e, cioè, con il rispetto delle esigenze di carattere unitario, alle quali arrecherebbe pregiudizio la mancanza di disposizioni dirette ad evitare lo "sfondamento" del tasso minimo d'interesse destinato a rimanere a carico dei beneficiari.

2. - Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Valle d'Aosta chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

In proposito ha dedotto che questione analoga, relativa ad una legge diretta ad incentivare il factoring, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 1066 del 1988 di questa Corte. L'applicazione dei princìpi ivi affermati comporterebbe la reiezione del ricorso, rientrando nelle competenze della Regione Valle d'Aosta anche l'incentivazione del credito di gestione.

Quanto alla dedotta violazione del principio posto dall'art. 70 del d.P.R. n. 182 del 1982, nell'atto di costituzione la Regione osserva che la censura - riguardante "l'assenza nella legge impugnata di una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale" - si palesa inconsistente in quanto detto tasso minimo non è stabilito neppure dalla normativa statale. Con memoria in data 31 ottobre 1989 la Regione ha insistito nelle sue richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 - disponendo che i finanziamenti regionali da essa previsti debbono essere destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese - violi l'art. 3 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, nonché l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Ciò perché, così disponendo, si porrebbe in contrasto col principio della legislazione statale che non consente agevolazioni relative al credito di gestione e con quello (ricavabile dal citato art. 70) secondo il quale nelle agevolazioni al credito deve essere determinato un tasso minimo che deve restare a carico del beneficiario.

La questione è infondata.

2. - L'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha incluso, tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito.

Questa Corte ha precisato (sentenza n. 735 del 1988) che tale normativa non configura, negli interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito una materia a sé, da aggiungere a quelle attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della Costituzione, bensì una attribuzione strumentale, che fa parte integrante delle materie di competenza regionale a contenuto economico. Spetta, pertanto, alle regioni a statuto ordinario il potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso al credito, anche attraverso l'erogazione di quote di concorso negl'interessi, purché tali misure riguardino materie di competenza regionale.

Questa Corte ha altresì precisato (sentenza n. 1066 del 1988), a proposito della Regione Valle d'Aosta, che agevolazioni creditizie ad imprese operanti in quella regione possono essere disposte con legge regionale, in base all'art. 3 dello Statuto speciale di autonomia (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), il quale prevede una potestà legislativa regionale d'integrazione e attuazione della legislazione statale. In base all'esercizio di siffatta potestà normativa, dette agevolazioni si inseriscono nell'ordinamento giuridico quali norme integrative della legislazione statale in materia di promozione dello sviluppo industriale e commerciale, senza alterare la disciplina generale del credito, bensì adattando alle condizioni ed alle esigenze regionali la normativa d'incentivazione statale, utilizzando le ulteriori risorse disponibili a livello regionale.

3. - È da rilevare che la competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia de qua, è regolata dall'art. 117 della Costituzione e deve essere esercitata "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Da ciò questa Corte ha dedotto che, esistendo un principio della legislazione statale il quale esclude - di regola - agevolazioni a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio, le su dette regioni non possono legiferare concedendo agevolazioni di tale specie (sentenza n. 441 del 1988). Parimenti, tali regioni non possono concedere agevolazioni creditizie senza tener conto, come prescrive l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, della determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari, operata dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (cfr. la sentenza n. 80 del 1989).

L'affermato principio della legislazione statale secondo il quale, di regola, non sono consentite agevolazioni alle imprese per il credito di gestione, costituisce un principio generale della materia, che si pone, ex art. 117 della Costituzione, come limite alla potestà normativa delle regioni a statuto ordinario e alle competenze legislative di integrazione e di attuazione della Regione Valle D'Aosta. Ma poiché, come ha precisato la sentenza n. 441 del 1988, tale principio può essere derogato "per interventi giustificati da motivi congiunturali, quando la stessa base produttiva può essere minacciata", si devono ritenere legittime le agevolazioni finanziarie previste dalla disposizione impugnata per il "consolidamento" delle imprese e per un periodo di tempo, invero limitato (un anno).

Neppure è violato l'altro principio, in relazione al quale nel ricorso si deduce l'illegittimità della legge impugnata: in base ad esso, nel disporre agevolazioni creditizie, la legge regionale dovrebbe determinare il tasso minimo a carico del beneficiario, desumibile dalla legislazione dello Stato. Come si è rilevato dalla suddetta sentenza, non viola le competenze statali una legge regionale che nulla disponga in tema di tasso di interesse, giacché il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della competenza statale e la sua vincolatività.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 recante "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 23 giugno 1989 in riferimento all'art. 3 della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 e all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Il direttore della cancelleria: MINELLI