Ricorsi in via incidentale n. del 4 aprile 1979

ORDINANZA DEL 4 APRILE 1979.

(G.U. n. 43 del 13.02.1980)

Ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Marcoz Bruno e presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta (Reg. ord. n. 879/1979).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva;

Il Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta con ordinanza n. 51 del 24 febbraio 1978, ingiungeva a Marcoz Bruno di pagare la sanzione amministrativa di L. 45.000 per non aver ottemperato al divieto di parcheggio, previsto dalla legge 1 aprile 1977 n. 18, nella località Teppon del Comune di St. Oyen.

Avverso tale ingiunzione Marcoz Bruno proponeva opposizione assumendo tra l'altro l'incostituzionalità della legge pur non specificandone i motivi. All'udienza del 5 ottobre 1978 questo Pretore si riservava sulle eccezioni di costituzionalità genericamente sollevate da Marcoz Bruno e osserva:

L'assemblea della regione a statuto speciale Valle d'Aosta in data 1 aprile 1977 approvava la legge regionale n. 18, pubblicata sul bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta del 26 aprile 1977, recante norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della regione. Tale legge all'art. 1 stabilisce che, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, la circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Regione, al di fuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate tali ai sensi di legge, nonché quelle di accesso a locali pubblici o a impianti sportivi, è disciplinata dalla presente legge.

Essa prosegue all'art. 2 secondo comma , facendo divieto di circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, al di fuori delle strade come definite all'art. 1. Esclude (art. 2, comma 2) dalla predetta normativa i proprietari, gli usufruttuari, i conduttori e loro familiari ed ospiti oltre a coloro che hanno necessità di accedere alla strada per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio.

È tuttavia possibile su autorizzazione comunale accedere alle predette strade.

L'ultimo comma del predetto art. 2 stabilisce che per la circolazione e il parcheggio consentiti o autorizzati ai sensi dello stesso articolo resta salvo e impregiudicato il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.

I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa (art. 5 della predetta legge).

A parere del giudicante le eccezioni di costituzionalità della legge non appaiono manifestamente infondate; gli articoli che appaiono in contrasto con la nostra costituzione, per le ragioni che appresso saranno dette sono l'art. 1 e l'art. 2 e de Relato l'art. 5 che stabilisce la sanzione.

L'art. 1 della legge ha tra gli scopi che si prefigge, quello di tutelare la proprietà agricola. Ora tale norma, nella parte sopra indicata, pare in contrasto con l'art. 116 della costituzione che attribuisce alla Valle d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia secondo lo statuto emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Quest'ultima all'art. 2 non prevede tra le attribuzioni dell'assemblea regionale quella di emanare norme a tutela della proprietà agricola.

Né può ritenersi che tale attribuzione sia ricompensa nella lett. d) del predetto articolo perché la potestà legislativa ivi contemplata si riferisce ai problemi relativi all'organizzazione dell'agricoltura e non alla tutela della proprietà agricola.

Sotto il medesimo profilo sorgono problemi e dubbi di legittimità costituzionale allorché la legge, articoli 1 e 2, primo comma, sottopone ad identica disciplina sia le strade pubbliche che le private.

Che entrambi i tipi di strade, ad eccezione delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, siano sottoposte a identica disciplina si evince dal tenore dell'art. 2, secondo comma, allorché statuisce che la circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore è consentito ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti.

Non può infatti parlarsi dei proprietari, usufruttuari, e conduttori di una strada pubblica perché lo stesso concetto di strada pubblica contraddice con la qualifica di proprietario, usufruttuario e conduttore.

A comprova che le strade a cui fa riferimento la legge regionale oltre che pubbliche sono anche private, vi è l'ultimo comma dell'art. 2 della legge che subordina l'autorizzazione comunale alla circolazione e al parcheggio al consenso del proprietario, del titolare di altro diritto reale o del conduttore.

Le osservazioni sopra dette potrebbero essere non rilevanti nel caso sottoposto all'attuazione del giudicante perché nel caso di specie il parcheggio è avvenuto su strada pubblica se gli articoli 1 e 2, comma primo della legge non presentassero dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 16 e 42 della Costituzione.

a) in relazione all'art. 16 della Costituzione. Essi infatti fanno divieto di circolare e di parcheggiare su tutto il territorio regionale ad eccezione delle strade indicate nell'art.1.

Ciò pone il problema di armonia con l'art. 2 parte prima dello statuto regionale Valle d'Aosta, in relazione all'art. 16 della Costituzione, che garantisce la libera circolazione dei cittadini in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La carta costituzionale pone infatti limiti di carattere generale solo per motivi di sanità o di sicurezza mentre i predetti articoli di legge pongono limiti generali (tale deve intendersi il divieto di circolazione e di parcheggio su tutto il territorio regionale) per la salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente.

Si rammentano al riguardo le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 2 marzo 1962 relativa alla illegittimità dell'art. 1 legge regionale Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3.

In relazione all'art. 42 della Costituzione;

b) la proprietà è pubblica e privata.

Essa, se pubblica, è finalizzata per definizione al raggiungimento di un interesse pubblico; se privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i limiti per assicurare la funzione sociale.

Nel caso di specie invece viene negato, con il divieto di circolare e parcheggiare sulle strade pubbliche all'infuori delle statali, regionali e comunali carrozzabili, alla proprietà pubblica di raggiungere proprio il soddisfacimento dell'interesse pubblico. In altre parole se è stata costruita dall'Ente pubblico una strada, deve ritenersi che essa soddisfa un bisogno della collettività; tale scopo viene meno se di tale strada non può usufruire tutta la collettività.

Tale fatto a parere del giudicante è in contrasto con la sopradetta funzione sociale della proprietà.

P. Q. M.

Il Pretore di Aosta;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge regionale Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18, in relazione agli artt. 116, 16, e 42 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale Valle d'Aosta e che sia comunicata al Presidente del consiglio regionale Valle d'Aosta;

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale.

Il Pretore