Ordinanza n. 22 del 16 gennaio 1987

N. 22 ORDINANZA 16-22 GENNAIO 1987

Deposito in cancelleria: 22 gennaio 1987.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 4 febbraio 1987.

Pres. LA PERGOLA - Rel. CORASANITI

Artt. 1, 2, primo comma, e 5, primo comma, legge regionale Valle d'Aosta 1› aprile 1977, n. 118: Circolazione stradale - tutela dell'ambiente e della proprieta' agricola - individuazioni di strade con divieto di circolazione e parcheggio per i veicoli a motore (artt. 116, 16 e 42 Cost.) - difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza della questione (ordd. nn. 219, 202 del 1986) - Manifesta inammissibilita'.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato ELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, primo comma, e 5, primo comma, legge regionale Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Marcoz Bruno e Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; RITENUTO che il Pretore d'Aosta, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), i quali, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1); che, secondo il giudice a quo, da un lato, l'art. 1 della legge in questione, avendo come scopo la tutela della proprietà agricola, è in contrasto con l'art. 116 Cost., che attribuisce alla Valle d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia, non prevedendo lo Statuto regionale (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) una competenza legislativa in materia di proprietà agricola, bensì solo in materia di organizzazione dell'agricoltura (art. 2, lett. d); dall'altro, gli articoli 1 e 2, comma primo, violano sia l'art. 16 Cost., in quanto pongono limiti alla libertà di circolazione relativi alla salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente, mentre la norma costituzionale permette limitazioni di carattere generale solo per motivi di sanità e di sicurezza, sia l'art. 42 Cost., in quanto il divieto di circolazione e parcheggio sulle strade pubbliche, all'infuori di quelle individuate dall'art. 1, impedisce "alla proprietà pubblica di raggiungere il soddisfacimento dell'interesse pubblico"; Considerato che presupposto per l'applicazione della legge è la circolazione e il parcheggio sulle strade individuate ai sensi degli artt. 1 e 2, comma primo, della legge regionale n. 18 del 1977; che il giudice a quo ha invece omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualità della strada cui si riferiva la fattispecie dinanzi a lui pendente; che, risultando in tal modo del tutto eluso il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini e i motivi della questione, va dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordd. nn. 219, 202 e 69 del 1986), la manifesta inammissibilità della questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CORASANITI Il direttore della cancelleria: VITALE