Oggetto del Consiglio n. 1126 del 16 dicembre 2021 - Verbale

Oggetto n. 1126/XVI del 16/12/2021

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 3.08 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, CAVERI.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che reca il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito denominato "TUSP");

Rilevato che, a norma dell'articolo 20 TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Precisato che, ai fini di cui sopra, i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, sono i seguenti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in talisocietà ";

Considerato, quindi, che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 TUSP, ovvero:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/ 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;

- eccezionalmente, anche, ai sensi del comma 3, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- eccezionalmente, in aggiunta, ai sensi del comma 7, in caso di "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di Spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Rilevato che, con riguardo alla società Casino de la Vallée Spa, il comma 12-sexies dell'articolo 26 TUSP, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (legge regionale 15 marzo 2001, n. 6) e che, a tali società, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), mentre le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni, anche quelle di maggioranza, e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e, in particolare, l'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamata la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto", adottata con propria deliberazione n. 184/XVI, in data 16 dicembre 2020, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati, le seguenti azioni di razionalizzazione (cfr. tabella 05. azioni di razionalizzazione - 05.05. riepilogo di cui all'allegato A della deliberazione n. 184/XVI):

tabella 05.

AZIONE

SOCIETÀ

Cessione delle partecipazioni

a titolo oneroso

- IPLA Spa (partecipazione diretta, pari allo 2,58%)

- Maison Cly Srl (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino Spa)

- Alpifidi sc (ex Valfidi sc) (partecipazione indiretta al 2,58% per il tramite di Finaosta Spa e al 0,0183% per il tramite di Cervino Spa)

Fusione per unione

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 100%);

- Cva smart energie Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);

Azioni di razionalizzazione

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl, (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di Finaosta Spa);

Considerato che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve, anche, contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione dei citati provvedimenti di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 20 del TUSP, si rende noto quanto segue:

- IPLA Spa: i competenti uffici della Regione hanno reiteratamente richiesto alla società di procedere alla liquidazione della partecipazione (cfr. note del 5 agosto 2021, prot. 855, e dell'11 ottobre 2021, prot. 1063). Si rimarca, in ogni caso, che la società nel proprio piano industriale 2021/2023 (a pagina 16), definisce come già avviate le procedure per l'uscita del socio Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- Air Vallée Spa in fallimento: così come già specificato nel precedente piano di razionalizzazione, la procedura di fallimento, pendente avanti il Tribunale di Rimini, non risulta ancora conclusa e, pertanto, la società Finaosta Spa risulta ancora iscritta tra gli azionisti della società con una quota pari allo 0,11% del capitale sociale, corrispondente a nominali euro 5.437,50. Sono, inoltre, sussistenti cause ostative alla chiusura della procedura, che è prevista per il 31/12/2022, come riportato nel rapporto riepilogativo I semestre 2021 a cura del curatore fallimentare, dal quale risulta un importo totale ammesso al passivo superiore al "presumibile" attivo da realizzare.

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana sc.:

a) con riferimento all'esclusione del socio Struttura Valle d'Aosta Srl: rilevato che la Banca Bcc Valdostana ha comunicato, con lettera in data 4 novembre 2019, che il proprio Consiglio di amministrazione ha deliberato l'esclusione del socio Struttura Valle d'Aosta Srl dalla propria compagine sociale (percentuale posseduta 0,011%, pari a trenta quote), si precisa che la liquidazione delle stesse, prevista entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio della Banca relativo all'esercizio 2020 (la cui approvazione è avvenuta nel mese di aprile c.a.), così come precisato dalla società Struttura Valle d'Aosta Srl in data 15 ottobre 2021, non risulta ancora effettuata;

b) con riferimento all'esclusione del socio Cervino Spa: la Banca Bcc Valdostana ha deliberato, in data 9 dicembre 2019, l'esclusione del socio Cervino Spa dalla compagine sociale. Il rimborso delle cinquanta quote, come già sopra specificato, avviene entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 (la cui approvazione è avvenuta nel mese di aprile c.a.), come da disposizioni statutarie e precisazioni fornite dalla società Cervino Spa con lettera in data 18 ottobre 2021 e, pertanto, la liquidazione delle quote non risulta ancora effettuata.

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc.: posto che il consiglio di amministrazione della Cooperativa ha approvato in data 27/03/2019 l'istanza di recesso, si precisa che la liquidazione, pari a euro 10,32, è avvenuta con bonifico in data 24 novembre 2020, come da riscontro fornito dalla Società stessa.

- Maison Cly Srl: in data 21 aprile 2021 il Consiglio di amministrazione della società Maison Cly Srl ha accettato la richiesta di recesso del socio Cervino Spa e, contestualmente, ha comunicato il valore negativo del patrimonio netto, a seguito di una svalutazione per perdite durevoli riferibile al valore delle immobilizzazioni materiali. Quanto detto avrebbe determinato, pertanto, un valore di rimborso della quota di partecipazione posseduta dalla società Cervino Spa pari a euro zero. La società Cervino Spa, su istanza della Regione, ha richiesto alla società Maison Cly Srl di effettuare ulteriori valutazioni e riflessioni in ordine al valore della quota oggetto di recesso. Si evidenzia, al riguardo, che attualmente sono ancora in corso le interlocuzioni in argomento tra le due società.

- Alpifidi sc (ex Valfidi sc):

a) Finaosta Spa: il Consiglio di Amministrazione della società Valfidi sc (ora Alpifidi sc) ha deliberato, in data 17/12/2020, di accogliere la richiesta di recesso. Il rimborso della quota, pari a euro 100.000, deve avvenire nei termini previsti dallo statuto, in particolare, lo stesso dispone che "Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio". Finaosta Spa, in data 18 ottobre 2021, ha segnalato che il bilancio d'esercizio 2020 della società è stato approvato in data 28/05/2021 e, quindi, non sono ancora scaduti i termini per la liquidazione della quota.

b) Cervino Spa: la società ha inviato la domanda di recesso e liquidazione della propria quota di capitale ammontante a circa euro 600. Alpifidi sc ha informato la società che la liquidazione della quota spettante avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio.

- CVA Smart Energy srl: con atto notarile, iscritto presso il Registro delle Imprese di Aosta in data 28 dicembre 2020, la società CVA Vento Srl a s.u. ha modificato la propria denominazione sociale in CVA Eos Srl a s.u., mantenendo invariati gli altri dati societari.

In pari data, con atto notarile, iscritto presso il Registro delle Imprese di Aosta in data 31 dicembre 2020, è stata perfezionata la fusione per incorporazione della società Wind Farm Monteverde Srl a s.u., nella società CVA Eos Srl a s.u..

La fusione ha avuto effetto dal 31 dicembre 2020, data in cui la società incorporante è subentrata senza soluzione di continuità e novazione alcuna in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata.

Con deliberazione in data 15 luglio 2021, il gruppo CVA ha determinato di procedere alla fusione per incorporazione della società CVA Smart Energy Srl nella società CVA Eos Srl a s.u., con cancellazione della stessa a decorrere dal 30 settembre 2021 (non si presenta più la scheda).

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa: In data 5 ottobre 2020, con Provvedimento Dirigenziale n. 5083, la Regione ha proceduto all'acquisizione dell'intera quota di partecipazione detenuta da Finaosta Spa nella società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa al fine di accorpare sotto un unico soggetto l'assetto proprietario della società per la successiva fusione con la società Inva Spa in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 816 in data 20 agosto 2020. La girata dei titoli è avvenuta in data 09/12/2020 e, pertanto, al 31/12/2020 la Regione risulta essere proprietaria dell'intera quota. Il progetto di fusione è stato approvato nelle assemblee delle due società nel mese di agosto 2021. La società Inva Spa ha informato la Regione in data 25 ottobre 2021 che l'atto di fusione è stato fissato per il giorno 22 novembre 2021. L'efficacia decorrerà dal 31 dicembre 2021, così come precisato dalla società.

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl: il Consiglio regionale in data 22 settembre 2021, con deliberazione n. 846/XVI, ha approvato la rivisitazione del piano di risanamento della società Struttura VDA Srl1, la cui copia è stata inviata alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con nota in data 11 ottobre 2021. Con la citata nota sono state incaricate Finaosta Spa e Struttura VDA Srl di effettuare il monitoraggio in ordine all'effettiva realizzazione delle attività facenti parte del Piano di risanamento, evidenziando eventuali criticità e/o ritardi che possano comportare conseguenze sul piano economico finanziario societario, nonché relazionando alla Regione entro il 31 ottobre 2022.

- Società Esercenti Impianti a Fune: il nuovo programma di legislatura 2020-2025 ha previsto, tra l'altro, il potenziamento delle azioni finalizzate ad assicurare una gestione unitaria delle aziende funiviarie e, pertanto, le riflessioni e valutazioni sull'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune sono all'agenda degli uffici regionali. A tal fine la Giunta regionale, con deliberazione n. 1354 in data 25 ottobre 2021, come da autorizzazione contenuta nell'articolo 40, comma 1, della l.r. 22/2021, ha conferito un incarico alla società finanziaria regionale Finaosta Spa per uno studio sulla possibile fusione tra le società controllate della Regione esercenti l'attività degli impianti a fune sul territorio regionale. Tale studio deve fornire, tenendo conto dei diversi assetti societari, i possibili scenari alternativi. Tale incarico si è reso necessario in quanto lo studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione tra le società in esame, predisposto dalla società Finaosta Spa, approvato dal proprio Consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 2019, è risultato necessitante di ulteriori approfondimenti, in ragione della circostanza che il medesimo concentrava l'attenzione prevalentemente sugli impianti a fune localizzati nella cosiddetta "alta Valle". Nello specifico, il nuovo studio dovrà definire i seguenti aspetti:

- ambito societario: indicazione del modello societario da adottare, anche con riferimento all'eventuale evoluzione del mercato e del target di clientela (comprese le politiche commerciali) e ai rapporti con i soggetti coinvolti (es. atti e comunicazioni da attuare);

- ambito contabile-fiscale: rappresentazione degli impatti contabili e fiscali dell'operazione;

- ambito giuridico-amministrativo: schema degli adempimenti da porre in essere, con le relative tempistiche, e degli eventuali risvolti legali dell'operazione (es. conformità in materia di legislazione antitrust, normativa pubblicistica e aiuti di Stato);

- ambito operativo-organizzativo: individuazione dei modelli di governo e di organizzazione più efficienti ed efficaci, anche con riferimento alla centralizzazione delle varie componenti di gestione (es. approvvigionamenti, direzioni operative, personale, investimenti, marketing, conti correnti bancari);

- punti di forza, di debolezza, minacce e opportunità del processo scelto e/o di eventuali soluzioni alternative;

- valutazione complessiva circa l'opportunità dell'operazione;

Viste le linee guida adottate dal Dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei conti concernenti la "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, articolo 20 D.lgs 175/2016" in data 21 novembre 2018;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/INPR, in data 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 TUSP, con la precisazione che le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;

Visto, in particolare, l'allegato 3 della citata deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti contenente l'esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20 TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione", prevedendo, pertanto, un utilizzo facoltativo e non obbligatorio dei formati allegati;

Considerato che in data 4 novembre 2021 nel Portale Tesoro - Servizi Online sono state pubblicate le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica che le amministrazioni possono utilizzare;

Ritenuto di dare continuità all'utilizzo dell'allegato, opportunamente modificato, contenuto nelle predette linee guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei conti, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e confrontabili i dati relativi ai diversi anni di rilevazione delle partecipazioni;

Vista la deliberazione n. 7 in data 20 maggio 2021 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, recante "Deliberazione e relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31/12/2019", con la quale la stessa, pur evidenziando "una generale coerenza tra la riscontrata sussistenza dei presupposti ex articolo 20 del Tusp e le correlate azioni di razionalizzazione poste in essere" e ritenendo di conseguenza "la situazione nel complesso positiva", ha formulato i seguenti rilievi:

1) ripetuta chiusura negativa dei bilanci delle società R.A.V. Spa e Aeroporto Valle d'Aosta Spa con conseguente richiesta di procedere ad un monitoraggio dei risultati e all'adozione di azioni di razionalizzazione volte a superare o evitare tali criticità;

2) Reveal La Thuile Scrl presenta le criticità di cui all'articolo 20 comma 2, lettera b), ovvero un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, e lettera d), ovvero un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente e, quindi, la Corte ha invitato la Regione a valutare con maggiore attenzione tale partecipazione indiretta, prevedendo apposite misure di razionalizzazione o la sua dismissione;

3) ritardata conclusione di alcune programmate alienazioni delle partecipazioni con richiesta di accelerazione nei confronti delle procedure di dismissione attivate;

Ritenuto opportuno riscontrare i sopra riportati rilievi, nel modo seguente:

1) R.A.V. Spa e Aeroporto Valle d'Aosta Spa (ripetuta chiusura negativa dei bilanci): come noto, le società in esame gestiscono servizi di interesse generale, in particolare contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione in tema di qualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto. Trattasi, inoltre, di società nelle quali la Regione non detiene il controllo. Nel dettaglio, con riferimento alla società R.A.V. Spa, si rammenta che le azioni privilegiate, come da espressa previsione statutaria, consentono alla Regione di ottenere il controllo soltanto nelle deliberazioni previste dall'articolo 2365 del codice civile, ovvero in seno all'assemblea straordinaria.

Ciò posto, sotto diverso e più generale profilo, si osserva che i piani di razionalizzazione non trovano applicazione nei confronti delle società esercenti attività di interesse generale (cfr. articolo 20, comma 2, lettera e), del D.lgs 175/2016), sebbene la loro adozione, nei confronti di società esercenti le suddette attività sia comunque preferibile secondo l'orientamento della Corte dei conti Valle d'Aosta. Occorre, al riguardo rammentare, quindi, che i settori in cui operano le due suddette società necessitano di rilevanti investimenti e attività di manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria e sono stati al contempo particolarmente colpiti dalle limitazioni degli spostamenti (locali e di media/lunga percorrenza) imposte dai governi europei (compreso quello italiano) in situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia Covid-19. Queste ultime limitazioni, infatti, hanno inciso negativamente sul bilancio, chiuso al 31 dicembre 2020, della società R.A.V. Spa che ha registrato una riduzione complessiva del traffico pari al 27,6%, con effetti conseguenti sulla chiusura dell'esercizio stesso. Tutto ciò premesso, comunque, aderendo al rilievo espresso dalla Corte dei conti, la Regione, nel suo ruolo di azionista non di controllo, inviterà le due società (nell'ambito della trasmissione della presente deliberazione) ad adottare, per quanto possibile, politiche di razionalizzazione dei costi, con l'opportuna indicazione che le stesse non dovranno comunque comportare una riduzione delle spese necessarie per l'investimento e la manutenzione/ripristino delle infrastrutture stesse;

2) Reveal La Thuile S.c.r.l.: dall'analisi dei bilanci e, tenuto conto della natura dell'attività e del fatturato della società, strettamente connessi all'organizzazione della Coppa del mondo di sci, la Regione ritiene condivisibile la criticità rappresentata dalla difficoltà di raggiungere il valore dimensionale soglia di un milione, quale fatturato medio nell'ultimo triennio. Conseguentemente, la Regione incaricherà Finaosta Spa di verificare (di concerto con l'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, la propria società controllata Funivie Piccole San Bernardo Spa, e gli altri soci) modalità diverse di sostegno all'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi gestiti dalla società in oggetto valutando, al contempo, l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società;

3) Ritardata conclusione di alcune programmate alienazioni delle partecipazioni con richiesta di accelerazione nei confronti delle procedure di dismissione attivate: l'Amministrazione regionale monitora continuamente durante l'anno i diversi processi di liquidazione, le cui effettive tempistiche (si veda le dismissioni dalle società cooperative) risultano però disciplinate dagli statuti societari o ancora dalla normativa in materia di fallimento e, pertanto, esulano dal controllo dell'Amministrazione stessa.

Ritenuto che dalla ricognizione predetta è emerso che devono essere, allo stato attuale, concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione:

CESSIONE

- IPLA Spa (partecipazione diretta, pari allo 2,58%) – in attesa dell'accettazione formale del recesso da parte della società e della conseguente liquidazione;

- Air Vallée Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta Spa) in attesa della chiusura della procedura fallimentare – non viene presentata la relativa scheda;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana sc.: il rimborso delle quote detenute da Struttura Valle d'Aosta Srl e Cervino Spa avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, come da disposizioni statutarie – non viene presentata la relativa scheda;

- Alpifidi sc (ex Valfidi sc): il rimborso delle quote detenute da Finaosta Spa e Cervino Spa avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, come da disposizioni statutarie – viene presentata la relativa scheda esclusivamente nei confronti del socio Aosta Factor Spa;

FUSIONE

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa: il progetto di fusione è stato approvato nelle assemblee delle due società (Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa e INVA Spa) nel mese di agosto 2021. Si è in attesa della conclusione dell'operazione;

Ritenuto, inoltre, che a seguito di un nuovo monitoraggio delle partecipazioni di 2° e 3° livello, è emerso che la società INVA Spa detiene una quota associativa di euro cinque mila, pari allo 0,31%, nel Consorzio TOPIX;

Ritenuto di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune rispetto alla valutazione che sarà effettuata sulla base dello studio di fattibilità commissionato dalla società Finaosta Spa, citato nelle premesse della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 "Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta Spa, nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7" con la quale la Regione ha approvato disposizioni in materia di riorganizzazione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni, prevedendo:

a) l'acquisizione da parte di Finaosta Spa, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2006, delle azioni detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta Spa dai Comuni di Brissogne e Pollein, al fine di semplificare le eventuali azioni di fusione e incorporazione della società Autoporto Valle d'Aosta Spa con la società Struttura Valle d'Aosta srl/Vallée d'Aoste Structure srl. Sulla questione si precisa che è già stato nominato un perito stimatore da parte di Finaosta Spa;

b) la cessione, anche parziale, da parte di Finaosta Spa della partecipazione azionaria in Aosta Factor Spa, detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2006. Finaosta Spa, in caso di cessione parziale, è autorizzata al mantenimento delle azioni residue in ragione delle finalità dell'attività svolta da Aosta Factor Spa, funzionali allo sviluppo del tessuto economico, alla crescita del benessere sociale e al perseguimento della piena occupazione nella Regione;

Considerato, inoltre, con riferimento al punto a) di cui sopra che, in data 22 settembre 2021, con propria deliberazione n. 846/XVI, ha determinato di rinviare, alla luce delle conclusioni contenute nella relazione inviata da Finaosta Spa, le decisioni in ordine all'eventuale operazione di fusione delle società Autoporto Valle d'Aosta Spa e Struttura vda Srl in attesa dell'effettivo raggiungimento da parte di Struttura vda Srl di quanto previsto nel piano di risanamento, come peraltro già evidenziato dal gruppo di lavoro istituito con la DGR 1159/2018;

Preso atto che, ai fini della predisposizione della presente deliberazione, gli uffici regionali hanno effettuato un confronto, con le società Finaosta Spa, In.va. Spa e CVA Spa, in merito alle azioni da porre in essere in tema di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in seno alle società dalle stesse controllate;

Verificato, in particolare, che la criticità, rappresentata dalla presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (cfr. articolo 20 comma 2, lettera b) del TUSP), è riscontrabile nelle società idroelettriche, (CVA Eos Srl a s.u.2 (ex CVA Vento Srl), Le Brasier Srl, Telechauffage Aoste Srl Siglabile Telcha Srl, Valdigne Energie Srl in breve Valdigne Energie Srl e Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc) pur in presenza di compensi riconosciuti all'organo di amministrazione di importo particolarmente ridotti o addirittura assenti;

Considerato, al riguardo, che la Regione, anche alla luce dei diversi interventi di razionalizzazione posti in essere (processi di fusione descritti in premessa), ritiene che le diverse società, che compongono il gruppo CVA, rappresentino una leva fondamentale per l'attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025 (nello specifico, realizzazione della transizione energetica - ovvero prosecuzione implementazione di una strategia di decarbonizzazione - quale obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio valdostano);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26 "Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux SPA (CVA Spa)" con la quale la Regione ha riconosciuto nuovamente la strategicità del Gruppo CVA in ragione del contributo al perseguimento delle finalità istituzionali volto all'attuazione degli orientamenti indirizzati verso una transizione energetica green;

Ritenuto, pertanto, opportuno alla luce di quanto sopra, nonostante la criticità sopra rappresentata inerente al numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti, di non disporre ulteriori azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, anche in relazione ai processi di aggregazione ultimamente effettuati;

Rilevato che dalla ricognizione predetta, e tenuto conto dei rilievi evidenziati nella citata deliberazione assunta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, è emerso che deve essere sottoposta ad azioni di razionalizzazione la seguente società:

1) REVEAL LA THUILE S.C.R.L. in quanto presenta le criticità di cui all'articolo 20 comma 2, lettera b), ovvero un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e lettera d), ovvero un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente. La Regione incaricherà Finaosta Spa di verificare (di concerto con l'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, la propria società controllata Funivie Piccolo San Bernardo Spa, e gli altri soci) modalità diverse di sostegno all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, sportivi gestiti dalla società in oggetto, valutando, al contempo, l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione autonoma Valle d'Aosta alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A - "Razionalizzazione periodica", alla presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito all'articolo 25, circa le eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione" e, in particolare, l'articolo 8;

Accertato, dagli uffici regionali competenti in materia, che la ricognizione effettuata dalle diverse società controllate, ai fini dell'individuazione di eventuali eccedenze in materia di personale, in applicazione dell'articolo 25 del TUSP, è stata riscontrata negativamente da parte di tutte le società controllate dalla Regione, eccezion fatta per la società Casino de la Vallée Spa che ha comunicato, in data 21 ottobre 2021, un'eccedenza di 16 unità, le quali, in mancanza di apposita disciplina applicabile (regolamento di cui all'articolo 25, comma 1, del TUSP), non risultano, allo stato, trasferibili in altra società controllata dalla Regione;

Visti in particolare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale delineati con propria deliberazione n. 1171/XV, in data 20 dicembre 2019, nei confronti delle società in house e di quelle controllate;

Ritenuto opportuno, anche in ragione di quanto segnalato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, con deliberazione n. 11 in data 28 luglio 2020, di dare evidenza, nell'allegato B) della presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e da quelle controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con propria deliberazione n. 1171/XV, in data 20 dicembre 2019, aventi per oggetto l'anno 2020, posto che i relativi bilanci sono stati approvati nel corso dell'anno 2021;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, prevedere che gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento non trovino applicazione nei confronti di Casino de la Vallée Spa e Struttura Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste Structure Srl al fine di non compromettere o rendere difficilmente raggiungibili gli obiettivi di razionalizzazione di diversa natura approvati nella procedura di concordato preventivo, per la società Casino de la Vallée Spa (procedura omologata in data 26 maggio 2021 dal Tribunale di Aosta), e nell'ambito della rivisitazione del piano di risanamento, per la società e Struttura Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste Structure Srl approvato in data 22 settembre 2021, con propria deliberazione n. 846/XVI;

Ritenuto, pertanto, di individuare per l'anno 2022 e per il successivo triennio 2022-2024 i seguenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto anche dei settori in cui le società operano:

1) Società in house e società controllate: rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Linee guida sulle procedure concorsuali";

2) Settore Società in house (Finaosta Spa, In.Va Spa, Società di Servizi Spa, SIV Srl con esclusione di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa in quanto oggetto di apposite misure di razionalizzazione come sopra esplicitate):

- il mantenimento nell'anno 2022, e negli anni successivi, del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel triennio precedente, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del codice civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del Conto economico punto 9 articolo 2425 del codice civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del codice civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13 del codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

- le assunzioni di nuovo personale sono possibili, solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e, comunque, nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato, in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso;

- con riferimento esclusivo alla Società InVa Spa, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Corte dei conti – sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta - nella propria deliberazione n. 12 del 29 giugno 2021, si richiede che la stessa valuti la reinternalizzazione, entro il 31 dicembre 2023, di determinati servizi attualmente esternalizzati, previamente individuati di concerto con le strutture regionali affidatarie del servizio. La società è, inoltre, incaricata di supportare i soci fornendo loro tutti gli elementi e informazioni utili alla verifica e giustificazione, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio-lungo periodo, del ricorso alle procedure di affidamento diretto del servizio. In particolare, gli elementi forniti devono dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come richiesto dal Codice dei contratti, articolo 192, comma 2, anche rispetto all'aderenza dei bisogni dell'Amministrazione regionale;

3) Settore Gruppo CVA, Impianti a Fune, Viabilità (Gruppo CVA, Impianti a fune, Sitrasb Spa):

nei confronti del settore Gruppo CVA, Impianti a Fune, SITRASB Spa, per le motivazioni seguenti:

- necessari e rilevanti investimenti compiuti dal Gruppo CVA per assicurare la sicurezza e l'efficienza dei propri impianti, nonché per il raggiungimento degli obiettivi climatici;

- strategicità degli investimenti effettuati dalle società esercenti impianti a fune finalizzati al miglioramento dell'offerta e dell'aumento dell'appetibilità dei comprensori, con conseguenti ricadute positive sul turismo valdostano in termini di presenze, nonché alla realizzazione di nuove linee funiviarie destinate a migliorare l'offerta sciistica e l'immagine dello sci nella Valle;

- significatività degli interventi di miglioramento funzionale e manutentivi dell'infrastruttura sostenuti e da sostenere dalla società SITRASB Spa, volti ad accrescere gli standard di sicurezza della Galleria di Servizio e di Sicurezza e più in generale per l'ammodernamento del Traforo, è richiesto:

- il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

4) Settore Altre Società Controllate (Autoporto Spa, Progetto Formazione Scrl, Aosta Factor Spa):

nei confronti del Settore Altre Società controllate, è richiesto:

- il mantenimento nell'anno 2022, e negli anni successivi, del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel triennio precedente, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo. 2425 del codice civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del Conto economico punto 9 articolo 2425 del codice civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del codice civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13 del codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che tutte le società dei diversi settori individuati dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, evidenziando, se del caso, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento società e enti partecipati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli diciannove (presenti: trentacinque; votanti: diciannove; astenuti: sedici, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BRUNOD, CARREL, DISTORT, FOUDRAZ, GANIS, GUICHARDAZ ERIKA, LAVY, MANFRIN, MINELLI, PERRON, PLANAZ, ROLLANDIN, SAMMARITANI e SPELGATTI);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'allegato A):

- Finaosta Spa (partecipata direttamente al 100%);

- Società di Servizi Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 100%);

- Casino de la Vallée Spa (partecipata direttamente al 99,96%);

- In.Va. Spa (partecipata direttamente al 75%);

- SITRASB Spa – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);

- AVDA Spa (partecipata direttamente al 49%);

- R.A.V. Spa – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta Spa (partecipata direttamente al 42%);

- S.A.V. Spa – Società Autostrade Valdostane Spa (partecipata direttamente al 28,72%);

- VALECO Spa (partecipata direttamente al 20%);

- Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco - SITMB Spa (partecipata direttamente al 10,63%);

- CONSORZIO TOPIX – Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente al 0,31% e indirettamente al 0,31% per il tramite di In.Va. Spa);

- Aosta Factor Spa (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta Spa);

- Autoporto Valle d'Aosta Spa (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta Spa);

- Cervino Spa (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di Finaosta Spa);

- Compagnia Valdostana delle Acque - CVA Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa);

- Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. Spa (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta Spa);

- Funivie Monte Bianco Spa (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta Spa);

- Funivie Piccolo San Bernardo Spa (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta Spa);

- Iseco Spa (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta Spa);

- Monterosa Spa (partecipata indirettamente al 94,57% per il tramite di Finaosta Spa, al 0,015% dalla Cervino Spa, al 0,012% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa);

- Pila Spa (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di Finaosta Spa, al 1,7035% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa, al 2,875% dalla Monterosa Spa, al 4,0438% dalla Cervino Spa, al 2,0733% da Funivie Piccolo San Bernardo Spa, al 0,17% dalle Funivie Monte Bianco Spa);

- Progetto Formazione scrl (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta Spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- S.I.V. Société Infrastructures Valdôtaines Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa);

- SIMA Spa (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta Spa) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP decreto del Presidente della Regione 654/2018;

- S.I.S.E.X. sa (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB Spa);

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,014%, detenuta da CVA ENERGIE Srl);

- Air Zermatt ag (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino Spa);

- CVA ENERGIE Srl (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);

- CVA EOS Srl (già CVA Vento Srl partecipata indirettamente al 100% per il tramite CVA Spa);

- DEVAL Spa (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);

- LE BRASIER Srl (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA Spa);

- TELCHA Srl (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di CVA Spa (Dal 26.02.2021 al 10,98%));

- VALDIGNE Energie Srl (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA Spa);

- Società Cooperativa Elettrica Gignod sc (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 0,0089%, detenuta da CVA ENERGIE Srl);

- Alpifidi sc (ex Valfidi sc) (partecipata indirettamente al 0,5% per il tramite di AostaFactor Spa);

3) di approvare, per le seguenti partecipazioni mantenute, le azioni di razionalizzazione di cui in premessa, con i tempi e modi indicati nell'allegato A – "Razionalizzazione periodica":

- Reveal la Thuile Scrl (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo Spa);

4) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che devono essere concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione:

CESSIONE

- IPLA Spa (partecipazione diretta, pari allo 2,58%) –in attesa dell'accettazione formale del recesso da parte della società e della conseguente liquidazione;

- AIR VALLÉE Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,11%, detenuta da Finaosta Spa) in attesa della chiusura della procedura fallimentare – non viene presentata la relativa scheda;

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana Sc.: il rimborso delle quote detenute da Struttura Valle d'Aosta Srl e Cervino Spa avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, come da disposizioni statutarie - non viene presentata la relativa scheda.

- Alpifidi sc (ex Valfidi sc): il rimborso delle quote detenute da Finaosta Spa avverrà entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, come da disposizioni statutarie viene presentata la relativa scheda esclusivamente nei confronti del socio Aosta Factor Sp.A;

FUSIONE

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa: il progetto di fusione è stato approvato nelle assemblee delle due società (Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa e INVA Spa) nel mese di agosto 2021. Si è in attesa della conclusione dell'operazione.

5) di individuare per l'anno 2022 e per il successivo triennio 2022-2024 gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, con esclusione delle società Casino de la Vallée Spa e Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure Srl per le motivazioni di cui in premessa, tenendo conto anche dei settori in cui le società operano:

- Società in house e controllate: rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "Linee guida sulle procedure concorsuali";

- Settore Società in house (Finaosta Spa, InVa Spa, Società di Servizi Spa, SIV Srl con esclusione di Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa in quanto oggetto di apposite misure di razionalizzazione come sopra esplicitate):

- il mantenimento nell'anno 2022, e negli anni successivi, del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel triennio precedente, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del Codice civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del Conto economico punto 9 articolo 2425 del codice civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del codice civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13 del codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

- le assunzioni di nuovo personale sono possibili, solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e, comunque, nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato, in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni anno di rappresentazione dello stesso;

- con riferimento esclusivo alla Società InVa Spa, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Corte dei conti – sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta - nella propria deliberazione n. 12 del 29 giugno 2021, si richiede che la stessa valuti la reinternalizzazione, entro il 31 dicembre 2023, di determinati servizi attualmente esternalizzati, previamente individuati di concerto con le strutture regionali affidatarie del servizio. La società è, inoltre, incaricata di supportare i soci fornendo loro tutti gli elementi e informazioni utili alla verifica e giustificazione, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio-lungo periodo, del ricorso alle procedure di affidamento diretto del servizio. In particolare, gli elementi forniti devono dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come richiesto dal Codice dei contratti, articolo 192, comma 2, anche rispetto all'aderenza dei bisogni dell'Amministrazione regionale;

- Settore Gruppo CVA, Impianti a Fune, Viabilità (Gruppo CVA, Impianti a fune, SITRASB Spa):

- il mantenimento nell'anno 2022 e in quelli successivi di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

- Settore Altre Società Controllate (Autoporto Spa, Progetto Formazione Scrl, Aosta factor Spa):

nei confronti del Settore Altre Società controllate, è richiesto:

- il mantenimento nell'anno 2022, e negli anni successivi, del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, rispetto a quanto registrato nel triennio precedente, intendendo come:

a) spese di funzionamento il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio articolo 2425 del codice civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del Conto economico punto 9. articolo 2425 del codice civile;

b) valore della produzione il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del codice civile;

- l'esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13 del codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;

6) di stabilire che tutte le società dei diversi settori individuati dovranno evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del TUSP nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio evidenziando, se del caso, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

7) di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune alla valutazione che sarà effettuata sulla base del nuovo studio di fattibilità inviato dalla società Finaosta Spa come disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1354 in data 25 ottobre 2021;

8) di rinviare qualsiasi determinazione in ordine ad un'eventuale operazione di fusione, alla luce delle conclusioni contenute nella relazione inviata da Finaosta Spa, delle società Autoporto Valle d'Aosta Spa e Struttura Vda Srl in attesa dell'effettivo raggiungimento da parte di Struttura Vda Srl di quanto previsto nel piano di risanamento, come peraltro già evidenziato dal gruppo di lavoro istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1159/2018;

9) di non disporre azioni di razionalizzazione in capo al Gruppo CVA, anche in relazione ai processi di aggregazione ultimamente effettuati;

10) di prendere atto, nell'allegato B) alla presente deliberazione, dei risultati concretamente realizzati dalle società in house e controllate in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti con proprie deliberazioni n. 1171/XV in data 20 dicembre 2019 e n. 184/XVI in data 16 dicembre 2020;

11) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 5 che precede.

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1 A fini conoscitivi, si rammenta che con propria deliberazione, n. 3342/XIV in data 27 marzo 2018 era stato valutato e approvato il Piano pluriennale di risanamento aziendale della società STRUTTURA VDA SRL e la relazione di valutazione del medesimo approvata dal Consiglio di amministrazione di FINAOSTA Spa. Successivamente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta n. 13 del 27 luglio 2018 ha richiamato l’Amministrazione regionale a una complessiva revisione del Piano predisposto, allo scopo di garantirne una maggiore attendibilità e una più efficace esecuzione, prevedendo che l’Amministrazione regionale riferisca tempestivamente sulle iniziative adottate.

2 La società CVA Eos Srl a s.u. ha provveduto a dotarsi di personale (3 unità) nel mese di novembre 2021.