Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 30

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

(B.U. del 13 dicembre 2022, n. 65)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), è aggiunto il seguente:

"2bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, ogni altro aspetto, di carattere procedimentale, necessario all'applicazione del presente articolo.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 26/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e alla pulizia delle strade regionali e dei beni ad esse connessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).".

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di competenza dei Comuni territorialmente interessati quando hanno ad oggetto i beni di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 3), 33), 34) e 36), del d.lgs. 285/1992, e i sistemi di rallentamento della velocità di cui all'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in considerazione del rilevante interesse locale che detti beni rivestono. I predetti Comuni provvedono, inoltre, alla manutenzione ordinaria dell'isola centrale delle rotatorie e dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 45) e 49), del d.lgs. 285/1992.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 14bis della l.r. 26/2006)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 14bis della l.r. 26/2006, le parole: "oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto del rilascio della concessione o della autorizzazione.".

2. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 14bis della l.r. 26/2006 è sostituita dalla seguente:

"f) tutti gli accessi, le diramazioni e gli innesti, anche provvisori;".

Art. 4

(Sostituzione dell'allegato A alla l.r. 26/2006)

1. L'allegato A alla l.r. 26/2006 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14bis, commi 2, primo periodo, e 4, lettera f), della l.r. 26/2006, come modificato dall'articolo 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Alle concessioni e alle autorizzazioni di cui alla l.r. 26/2006 assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017 in relazione alle quali sia stato regolarmente versato il canone annuale fino al 31 dicembre 2016, ma non sia stato accertato il canone di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), si applica il canone di cui all'allegato A alla l.r. 26/2006, come sostituito dall'articolo 4, ricalcolato in proporzione agli anni residui di durata della concessione. Per gli accessi, le diramazioni e gli innesti, anche provvisori, di cui all'articolo 14bis, comma 4, lettera f), come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applica il canone di cui all'allegato A alla l.r. 26/2006, come introdotto dall'articolo 4 della l.r. 11/2016, ricalcolato in proporzione agli anni residui di durata della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il pagamento è effettuato in un'unica soluzione.

3. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 285/1992 e fatti salvi i procedimenti di riscossione dei canoni accertati, ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali, i soggetti privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta alla data del 1° gennaio 2023, ivi compresi quelli che non abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della l.r. 11/2016, sono tenuti:

a) per le strade regionali fuori dai centri abitati, a presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di viabilità. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate previo pagamento, in un'unica soluzione, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dell'indennità forfettaria di cui all'allegato B alla presente legge, con le seguenti maggiorazioni:

1) 10 per cento, per le domande di regolarizzazione presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) 20 per cento, per le domande di regolarizzazione presentate in data successiva al termine di cui al punto 1);

3) 50 per cento, per le domande presentate oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le strade regionali correnti all'interno dei centri abitati, a presentare apposita domanda al comune territorialmente competente ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 6

(Abrogazione)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 11/2016 è abrogato.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. La minore entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinata in annui euro 10.000 a decorrere dal 2023.

2. La minore entrata di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 sia in quello 2023/2025 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), Categoria 300 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni).

3. La minore entrata di cui al comma 1 trova copertura nei medesimi bilanci mediante la riduzione di pari importo dello stato di previsione della spesa a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.005 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spesa corrente), per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2025, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale della Regione sono determinati al netto della minore entrata di cui al comma 1.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.