Object n° 3132 du 15 avril 1998 (protocollo n° 1359 du 21 mai 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1359 in data 21/05/98

Riferimento oggetto n. 3132

Modificazioni alla LR 20/1996 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo riscontrato e rilevato, anche sulla scorta di osservazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, quanto segue:

A) L'art. 6 del testo in restituzione (modifica l'art. 11 della LR n. 12/96 - redazione della progettazione) prevede una eccezione nei casi di opere urgenti conseguenti a calamità naturali, di opere il cui costo sia inferiore a duecentomila ECU, di interventi di manutenzione straordinaria e di lavori eseguiti direttamente dalla Regione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, con la possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione.

Tale previsione si discosta in modo rilevante da quanto previsto al comma V-bis dell'art. 19 della legge quadro n. 109 del 1994, laddove si stabilisce che "l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".

Peraltro, la legge quadro prevede la possibilità di snellire la fase progettuale in presenza di particolari esigenze (art. 16, comma II): infatti laddove le prescrizioni relative al progetto definitivo e al progetto esecutivo risultino insufficienti o eccessive è prevista la possibilità di una loro integrazione o modificazione non quindi l'omissione di uno o più livelli progettuali.

B) Circa la disciplina della qualificazione delle imprese, il testo esaminato prevede emendamenti all'albo regionale di preselezione (art. 16); detta disciplina si differenzia da quella nazionale, che attulamente prevede (legge 10.02.1962, n. 57 e successive modificazioni) l'obbligatorietà della qualificazione indipendentemente dalla soglia comunitaria, solo discriminando gli appalti di modico valore, rispetto ai quali l'esigenza della qualificazione recede di fronte alla liberalizzazione ed alla semplicazione delle procedure. La disomogeneità che conseguirebbe ad una specificità della legislazione regionale sul punto, appare in contrasto con l'esigenza di garantire l'uniforme qualificazione dei soggetti.

C) L'art. 12 (modifica l'art. 17 della legge regionale n. 12/96) in materia di collaudo e l'art. 18 (modifica l'art. 25) che incide sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione si discostano dalla normativa della legge quadro nazionale (rispettivamente dall'art. 28 e dall'art. 21 della legge n. 109/94). Ne deriva un ulteriore elemento di differenziazione nella disciplina di lavori pubblici, per effetto della località in cui l'appalto è affidato.