Object n° 3130 du 14 avril 1998 (protocollo n° 1358 du 20 mai 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1358 in data 20/05/98

Riferimento oggetto n. 3130

Ordinamento dei servizi antincendio della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla LR 23.10.95 n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo nel testo in esame riscontrato ed osservato quanto segue:

A) circa l'art. 1, 2° c. si osserva che la disposizione che prevede l'istituzione di servizi tecnici per la tutela dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e servizi di addestramento ed impiego delle unitą preposte alla protezione civile in aggiunta ai servizi istituiti dallo Stato, esorbita dalle competenze regionali. Infatti contrasta con i principi di riparto in materia stabiliti dall'art. 20, lett. a) della L. n. 196/78 che riserva espressamente allo Stato la competenza di approntare detti servizi, consentendo solamente alla Regione di porre, comunque, in essere strumenti di salvaguardia dei beni e persone.

B) Circa l'art. 3, 3° c., si osserva che esorbita dalla competenza della Regione precisare che i comandanti delle forze armate e di polizia devono agire in conformitą alle disposizioni di carattere tecnico impartite dal comandante dei reparti di soccorso la cui responsabilitą e i cui compiti di direzione sono, peraltro, gią stati stabiliti allo stesso comma.

C) In merito all'art. 11, vi č da osservare che non č di stretta competenza regionale stabilire la partecipazione di un dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi istituita presso la Regione.

D) Infine, circa l'art. 54 si osserva che la disposizione esaminata non appare in linea con la previsione contenuta nel precedente art. 53, che riconosce al personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco il trattamento economico di base e accessorio spettante al personale regionale di corrispondenti qualifiche. Inoltre, il riferimento alle indennitą previste dall'art. 100 del D.P.R. n. 269/87 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 335/90 non appare pertinente, atteso che la materia del trattamento economico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trova in atto disciplina per il personale dei livelli nei contratti C.N.L. 5.4.1996 e 4.9.1996 e per il personale con qualifica dirigenziale nel contratto C.N.L. 10.11.1997.