Object n° 3108 du 9 avril 1998 (protocollo n° 1343 du 21 mai 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1343 in data 21/05/98

Riferimento oggetto n. 3108

Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato e delle modalità d'utilizzazione delle acque pubbliche.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto per i seguenti rilievi ed osservazioni:

Si premette che per il testo normativo in esame sono da considerarsi richiamati e confermati, per le parti competenti e qui pertinenti, i rilievi già mossi sul provvedimento del C.R. n. 3033/X del 25.03.98 che hanno motivato il rinvio di tale provvedimento consiliare con la nota di questo ufficio n. 1270 del 29.04.98.

Ciò premesso, più in particolare si osserva e si rileva:

A) Art. 6 - La legge n. 36/94 stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata dagli enti locali sulla base della tariffa di riferimento messa a punto con il metodo normalizzato eleborato dal Ministero dei Lavori Pubblici, tenendo conto del piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'art. 11, comma III.

L'art. 6 esaminato appare porsi in contrasto con tale disposizione sia laddove dispone che la tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale (con ciò limitando l'autonomia degli enti locali), sia perché non fa menzione del piano finanziario degli interventi. Inoltre, lo stesso art. 6 non prevede l'immediato adeguamento al nuovo sistema tariffario dei soggetti gestori "salvaguardati o in atto" (commi IV e V), sembrando addirittura demandare ai soggetti medesimi la possibilità di fissare autonomamente la tariffa, sia pure sulla base dei criteri emanati dalla Giunta regionale.

B) Capo terzo: artt. 8-21 - L'articolato esaminato, nel disciplinare le modalità di utilizzazione delle acque - concessioni e subconcessioni - in più parti (artt. 8, comma V; 11, comma IV; 13, comma III; 15, comma I), dispone la disapplicazione di alcuni articoli del tuttora vigente Testo Unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici (R.D. n. 1775/1933), e questo non soltanto in materia di utilizzazione di acque pubbliche ad uso di irrigazione o potabile, ove lo Statuto attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva, ma anche per l'uso idroelettrico, ove la potestà legislativa regionale è solo integrativa. Al riguardo si richiamano, come in premessa già narrato, i rilievi di legittimità di cui alla citata nota di questa Presidenza n. 1270 del 29.04.1998.

C) Infine, va riscontrata una illegittimità di rilievo costituzionale per la parte riguardante l'art. 21, comma II, ove è previsto che l'energia elettrica prodotta da piccoli generatori fino a 30 kW è esentata dalla relativa imposta erariale di consumo. La predetta disposizione infatti esula dalla competenza regionale ed invade la competenza legislativa in materia tributaria espressamente riservata allo Stato.