Object n° 3095 du 2 avril 1998 (protocollo n° 1291 du 6 mai 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1291 in data 06/05/98

Riferimento oggetto n. 3095

Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, essendo affetta dalla seguente illegittimità costituzionale:

- La legge esaminata è costituzionalmente illegittima nella parte dell'art. 1, comma I, laddove prevede il divieto assoluto di pignoramento e sequestro della diaria mensile di cui all'art. 6 della LR 21.8.1995, n. 33, anziché prevedere il pignoramento ed il sequestro di tale diaria nella misura di un quinto, come stabilito dall'art. 545 c.p.c. in relazione alle retribuzioni dei dipendenti pubblici o privati.

Infatti il suddetto divieto, previsto in via eccezionale dall'art. 5 della legge 31.10.1965, n. 1261, a garanzia delle indennità dei parlamentari nazionali, non è applicabile ai consiglieri regionali; peraltro, incidendo sulla tutela dei diritti patrimoniali, rientra nella sfera dei rapporti di diritto privato e pertanto esula dalle competenze regionali (Confronta sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 16.6.1995).