Object n° 3077 du 2 avril 1998 (protocollo n° 1287 du 6 mai 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1287 in data 06/05/98

Riferimento oggetto n. 3077

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, essendo afflitta dalla seguente illegittimità:

- L'art. 3, comma II, lettera c), nel prevedere, tra l'altro, fondamentale l'azione di codesta Regione mirata alla introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca "negli uffici degli enti locali e in quelli dell'Amministrazione regionali presenti sul territorio", eccede dalle competenze della Regione come desumibili dall'art. 40bis dello Statuto di cui alla L.C. 23.9.1993, n. 2.

In base al testo dell'art. 40bis la tutela delle popolazioni di lingua tedesca nella Regione Valle d'Aosta risulta circoscritta ai comuni in cui esse risiedono (e, si segnala, tra l'altro, che nella norma regionale esaminata tale circostanza non è sempre chiaramente presente) ed inoltre è finalizzata essenzialmente a salvaguardare le caratteristiche e le tradizioni linguistiche e culturali (è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola) di tali popolazioni.

Così stando le cose, non può correttamente rientrare in siffatta salvaguardia, così come costituzionalmente garantita, l'estensione e, pertanto, l'introduzione progressiva della lingua tedesca negli uffici sopracitati e quindi anche nella corrispondente produzione di atti amministrativi e nella relativa azione amministrativa di loro competenza.