Object n° 3036 du 25 mars 1998 (protocollo n° 1272 du 29 avril 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1272 in data 29/04/98

Riferimento oggetto n. 3036

Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4, anche ai sensi e per gli effetti del terzo comma di detto articolo, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo rilevato imprecisioni e contrasti con la normativa CEE e con la legislazione statale in materia.

In particolare viene osservato:

1. Le definizioni contenute nell'art. 3 non sono in linea con quelle sancite dal reg. CEE n. 2092/91 e dal decreto legislativo n. 220/95. I periodi presi in considerazione dalla disposizione in esame ai commi II°, III° e IV° non corrispondono a quelli prescritti nell'allegato I° del citato regolamento n. 2092/91, che stabilisce periodi di conversione differenziati per colture (almeno due anni prima della semina o, nel caso di colture perenni diverse dai prati, almeno tre anni).

2. La definizione contenuta nel comma V° del citato art. 3 è contraddittoria, in quanto un prodotto vegetale spontaneo è tale in quanto non abbia subito alcun trattamento, ammesso o non ammesso dalla normativa richiamata.

3. La definizione di produttore biologico di cui al comma VII° del suindicato art. 3, altresì, non è corretta, in quanto può essere tale, ai sensi della predetta regolamentazione, anche il soggetto che effettui solo una delle operazioni indicate nello stesso comma. Inoltre la dizione "superfici biologiche certificate", usata nel contesto del comma IX° dello stesso articolo 3, imprecisa, in quanto oggetto dell'attività di certificazione non può essere la superficie bensì il prodotto.

4. Per quanto riguarda le competenze attribuite alla struttura regionale (art. 4), si esclude che la stessa possa espletare direttamente le funzioni di controllo sugli operatori biologici. Vi è contrasto con il D.L.vo n. 220/95, che ha previsto di affidare detto controllo (art. 3) ad organismi privati autorizzati con provvedimento ministeriale. La norma proposta creerebbe una distorsione inammissibile nel rapporto tra le diverse Regioni. Pertanto nel testo esaminato non dovrebbero sussistere le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 4 e al comma IV° dell'art. 9.

5. Da ultimo, la data del "31 marzo" di cui al comma III° dell'art. 7 non è corretta, (dovrebbe essere "31 maggio", come da apposita, recente disposizione del competente dicastero), e la facoltà di deroga di cui all'art. 12 non può essere esercitata a discrezione dell'organismo di controllo, ma con il consenso dell'autorità competente (allegato 1, prg. 1, II° capoverso del Regolamento n. 2092/91).