Object n° 2979 du 25 février 1998 (protocollo n° 3080 du 8 avril 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 3080 in data 08/04/98

Riferimento oggetto n. 2979

Regolamento di applicazione della LR 27/95 (Interventi a favore dell'agriturismo).

[rilievi]

La Commissione di Coordinamento nella seduta dell'8 aprile 1998:

- visto il provvedimento del Consiglio regionale indicato in oggetto;

- considerato che la proposta di regolamento in esame trova il suo fondamento nell'art. 22 della LR n. 27 del 24.7.1995;

- rilevato che il richiamato art. 22 prevede un regolamento di applicazione che, in quanto tale, non può contenere una normativa che si ponga in contrasto con i principi e le norme contenute nella citata LR 27/95;

- evidenziato, in particolare, che:

a) l'art. 4, II e III comma del regolamento si pone in contrasto con il disposto dell'art. 4 lettera b) della LR 27/95. Infatti si rileva che il vincolo triennale introdotto con il II comma non attua ma contrasta con l'art. 4 lettera b) che non prevede vincoli temporali e che il comma III introduce un regime di favore per le società o cooperative agricole che non è previsto dallo stesso art. 4 lettera b);

b) l'art. 6, IV comma, del regolamento si pone in contrasto con l'art. 7, I comma della LR 27/95. Si osserva che mentre quest'ultimo dispone che l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici deve avvenire, a cura della Commissione per l'Agriturismo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il citato art. 6 prevede che la struttura competente deve rispondere entro 30 giorni dalla data della riunione della Commissione per l'Agriturismo che deve riunirsi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Per questa via, il meccanismo determinato dal regolamento, realisticamente è in grado di cagionare l'inosservanza e quindi la modifica dei 30 giorni di cui all'art. 7 della LR 27/95.

L'alterazione di una decorrenza di termini stabiliti per legge non può essere legittimamente operata da una normativa regolametare di esecuzione;

c) l'art. 14, III comma del regolamento, laddove prescrive ai fini del rinnovo dell'autorizzazione comunale la previa presentazione da parte dell'interessato di una "dichiarazione sostitutiva", contrasta con la previsione del IV comma dell'art. 8 della summenzionata LR 27/95, in quanto ribalta il principio secondo cui "l'autorizzazione ..... è rinnovata senza alcuna formalità, fatto salvo l'obbligo di comunicare ..... eventuali variazioni...";

d) l'art. 15 si pone in contrasto con l'art. 17 della stessa LR 27/95, in quanto in buona sostanza crea un "vincolo aziendale" laddove la LR prevede solo un "vincolo di destinazione";

- atteso, inoltre, che i richiamati artt. 6, IV comma e 14, III comma del regolamento in esame finiscono con il comportare un aggravamento del procedimento amministrativo così disattendendo l'art. 1, II comma, della Legge n. 241 del 7.8.1990 e l'art. 2, I comma, della LR n. 59, del 6.9.1991;

- vista la risposta n. 2372, del 30 marzo 1998, alla richiesta di chiarimenti n. 3041, del 12 marzo 1998 di questa Commissione con la quale non si ritiene che siano stati forniti elementi esaurienti ai rilievi mossi;

- vista la LR n. 27, del 24 luglio 1995;

- vista la Legge n. 241, del 7 agosto 1990, e la LR n. 59, del 6 settembre 1991;

- ritenuto che i richiamati articoli 4 II e III comma, 6 IV comma, 14 III comma e 15 del regolamento in esame sono illegittimi per violazione delle leggi sopracitate;

- visto l'art. 46 dello Statuto speciale e il D.Lvo n. 320 del 22.04.1994, nonché il D.Lvo n. 44 del 16.2.1998;

DECIDE

di annullare gli artt. 4 II e III comma, 6 IV comma, 14 III comma e 15 del provvedimento del Consiglio regionale n. 2979/x del 25.02.1998, per i motivi in premessa illustrati.