Object n° 2715 du 24 juillet 1997 (protocollo n° 1139 du 29 août 1997)

10 Legislatura

Protocollo n. 1139 in data 29/08/97

Riferimento oggetto n. 2715

Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato illegittimità nei termini seguenti:

a) Il provvedimento in esame contrasta con le disposizioni del D.Lvo 257/1991 che prevede la formazione specialistica solo per i laureati in Medicina e Chirurgia. L'art. 1, in particolare, nel prevedere la formazione di medici specialistici nonché di laureati non medici in possesso di non meglio specificato diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, travalica la competenza regionale che in materia è di tipo concorrente e non primaria e viola il principio della certezza del diritto.

b) Gli articoli 2, IV comma e 3, II c. lettera c), nel richiedere il possesso della residenza nella Valle d'Aosta da almeno 3 anni, si pongono in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione, determimando sperequazione nei confronti dei cittadini non residenti nella Regione e si pongono anche in contrasto con l'art. 3, comma I del D.Lgs 257/91.

c) Il medesimo art. 2, comma V, per la parte in cui attribuisce ad una non meglio identificata "struttura regionale competente" la verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali, tecnici e organizzativi delle strutture del servizio sanitario regionale presso cui dovrebbero svolgersi attività didattiche e scientifiche integrative ivi indicate, si pone in contrasto con l'art. 7, commi I e II del citato D. Lgs 257/91.

d) L'art. 7 non prevede una adeguata copertura finanziaria per gli oneri provenienti dalla legge in parola, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Va osservato, in ogni caso, che l'eventuale conferimento delle risorse aggiuntive da parte regionale può essere stabilito solo entro i limiti della programmazione sanitaria nazionale fissata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 257/91 e tenuto conto della capacità formativa di strutture idonee in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 7 del D.Lgs. 257/91.