Object n° 2699 du 23 juillet 1997 (protocollo n° 1135 du 28 août 1997)

10 Legislatura

Protocollo n. 1135 in data 28/08/97

Riferimento oggetto n. 2699

Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.

[rilievi]

Si restituisce per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26.2.1948.

Con l'occasione si fa presente che il Ministero dei Trasporti ha osservato quanto segue:

a) Appare necessaria, in quanto utile, l'integrazione degli artt. 10, 12 e 18 mediante l'introduzione di opportune modifiche che prevedano l'accertamento da parte degli enti concedenti del requisito di idoneità professionale di cui al citato D.M. 20.12.1991, n. 448, pubblicato nella G.U. del 15.12.1992, n. 38, in attuazione delle Direttive CEE n. 562/74 e n. 438/89.

b) Appare altresì l'esigenza, in quanto utile, di integrare il testo dell'art. 29 (Disciplina della distrazione degli autobus di linea e da noleggio) atteso che non fa alcun riferimento alla necessità per le imprese di trasporto di ottenere anche l'autorizzazione da parte degli Uffici della M.C.T.C., così come previsto dall'art. 82 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni (codice della strada).

c) Gli articoli contenuti nel Capo V e concernenti i servizi integrativi del trasporto pubblico di linea dovrebbero puntualizzare la tipologia dei veicoli da adibire a tali servizi con riferimento sia alle prescrizioni in materia d'uso e destinazione degli stessi di cui agli artt. 82 e seguenti del codice della strada, che ai principi contenuti nella legge quadro 15.1.1992, n. 21.

d) Appare opportuno segnalare la necessità di inserire nel dettato normativo un esplicito riferimento al D.P.R. 11.7.1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Il predetto dicastero, infine, ha manifestato perplessità in ordine al contenuto dell'art.2 della legge "de qua" nella parte in cui si prevede la possibilità per gli enti locali di esercitare direttamente il servizio di trasporto pubblico senza concessione.

In tale caso, infatti, verrebbe a mancare il necessario titolo autorizzativo per l'immatricolazione degli autobus da abidire al servizio di linea previsto dall'art. 87 del codice della strada.

Tutto quanto sopra viene comunicato, nel contesto di una efficace collaborazione, per le determinazioni che codesta Amministrazione Regionale vorrà adottare per completare l'impianto normativo di che trattasi.