Object n° 2274 du 20 novembre 1996 (protocollo n° 946 du 23 décembre 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 946 in data 23/12/96

Riferimento oggetto n. 2274

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/99).

[rilievi]

Si restituisce, per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, anche ai sensi e per effetti previsti dal terzo comma di detto articolo.

Tuttavia è doveroso segnalare che:

a) all'art. 2, 8° c., il limite dell'impegno di 30 milioni deve intendersi decorrente dall'anno 1997 e non relativo solo a tale esercizio;

b) all'art. 4, la disposizione di cui trattasi non appare in armonia con le linee della politica economica nazionale dirette alla generale attività di dismissione e partecipazioni pubbliche in imprese private;

c) all'art. 6, 2° c., il riferimento all'anno 1996 deve leggersi all'anno 1997;

d) all'art. 12, 1° c., il parere favorevole alla norma di cui trattasi è subordinato all'ulteriore corso del disegno di legge regionale n. 212, approvato dal Consiglio regionale in data 20.11.1996 e attualmente all'esame dei competenti organi di controllo;

e) all'art. 13, 4° c., per l'erogazione del contributo finanziario pari all'80% del costo del lavoro, anche per persone inserite nelle liste di mobilità di età superiore ai 40 anni che possono beneficiare della relativa indennità di mobilità ai sensi della legge 223/1991 con oneri a carico dello Stato, non è inserita, nella norma in esame, il divieto alla duplicazione dell'intervento a carico della finanza pubblica;

f) l'art. 14, 1° c., lett. a) necessita dell'indicazione della finalità residua della spesa di lire 6.500 milioni all'U.S.L.;

g) all'art. 17, 1° c., le spese per l'anno 1999 debbono leggersi in lire 4.502,12 milioni in luogo di lire 4.501,12 milioni, come è desumibile dall'articolazione di interventi indicati nelle lettere a), b), e), f), e g) del medesimo comma 1;

h) l'art. 21, 1° c., necessita dell'indicazione della finalità residua della spesa di lire 40 milioni in materia di istruzione;

i) all'art. 27, 1° c., l'erronea quantificazione degli oneri recati dalla legge finanziaria in esame che debbono essere iscritti, per il triennio 1997/99, sono complessivamente lire 1.497.872.981.000 anziché lire 1.578.267.981.000 e per l'anno 1997 lire 940.918.191.000 anziché lire 968.441.191.000. Tali differenze scaturiscono dalla circostanza che sono stati considerati per la rideterminazione di spese già previste dalla previgente legislazione regionale il totale degli oneri per il triennio 1997/1999 e non la sola parte di maggiore spesa recata dal provvedimento di cui trattasi e da omesso conteggio della riduzione degli oneri per la sospensione o la revoca delle spese di cui all'art. 25.