Object n° 1194 du 22 février 1995 (protocollo n° 521 du 29 mars 1995)

10 Legislatura

Protocollo n. 521 in data 29/03/95

Riferimento oggetto n. 1194

Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con L. Costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, per le ragioni che di seguito si indicano:

- l'art. 2, 5° comma e l'art. 5, 1° comma laddove prevedono la possibilità, in determinati casi, del ricorso alla "tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario", contrastano con il disposto dell'art. 108 della Costituzione. La riserva di legge statale in materia giurisdizionale è sostenuta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che con sentenza del 30.6.1988 n. 727 ha affermato la illegittimità del richiamo della normativa processuale statale, "in quanto anche la mera riproduzione delle norme statali comporta..... una indebita novazione della fonte";

- l'art. 2, 4° comma non è compatibile con i principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui al'art. 97 della Costituzione, laddove il previsto termine di 90 giorni decorre genericamente "dall'espletamento del procedimento di accertamento sanitario di cui all'art. 4" e non, più correttamente, dalla ricezione del verbale di accertamento sanitario;

- l'art. 2, 5° comma, risulta di equivoco significato laddove non prevede la tutela giurisdizionale direttamente contro il provvedimento di diniego di concessione dei benefici economici, tutela che è ammessa, in ogni caso, indipendentemente dal ricorso gerarchico;

- l'art. 5, comma 1°, con riguardo al procedimento di accertamento sanitario, non prevede un organo di supervisione superiore a cui proporre ricorso in sede sanitaria;

- l'art. 6, 1° comma viola il principio di certezza, legalità e trasparenza (art. 97 Cost.) ove non prevede la fissazione della misura del gettone, il cui ammontare potrà poi essere adeguato con deliberazione di Giunta, sulla base di criterio predeterminato;

- si è infine osservato che all'art. 1 l'elencazione delle leggi statali nella materia non è completa, neppure per ciò che concerne la previsione diretta di singole provvidenze economiche (L. 21.11.1988 n. 508 per la speciale indennità ai ciechi parziali e per l'indennità di comunicazione ai sordi prelinguali; L. 11.10.1990 n. 289 per l'indennità mensile di frequenza ai minori invalidi). In proposito potrebbe essere presa in considerazione una formulazione generica e onnicomprensiva. Si rammenta comunque la recente emanazione del D.P.R. 21.9.1994 n. 698 con il regolamento ex art. 11 L. 537/1993.