Object n° 1130 du 11 janvier 1995 (protocollo n° 488 du 15 février 1995)

10 Legislatura

Protocollo n. 488 in data 15/02/95

Riferimento oggetto n. 1130

Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (norme in materia di commercio su aree pubbliche).

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con L. Cost. 26/2/1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

- premesso che l'art. 3 lett. a) dello Statuto speciale attribuisce competenza legislativa integrativa in materia di "industria e commercio";

- all'art 6, il previsto riferimento alla data 7/8/1993 e non alla data di entrata in vigore della L. 28/3/1991 n. 112, appare contrario alla previsione dell'art. 7 del D.M. 4/6/1993 n. 248, che prevede la non applicabilità del preciso divieto di utilizzo di più posteggi contemporaneamente, fissato dall'art. 3, comma 11° della legge 112/1991, solo per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge 112, fossero titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato, e non "su mercati diversi";

- all'art. 7, il riferimento alle modalità di cui alla legge 19/5/1976 n. 398 è illegittimo, in quanto l'art. 7, 8° comma della legge 112/91 ha abrogato la legge 398/76;

- all'art. 8, 2° comma, la disposizione secondo cui, per l'assegnazione dei posteggi, la graduatoria sarà formata "sulla base dell'ordine cronologico di spedizione", anziché secondo l'ordine cronologico di presentazione, risulta contraria ai principi costituzionali di trasparenza e buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

- all'art. 8, 5° comma, la disposizione di salvaguardia delle disposizioni giuridiche di coloro che hanno presentato domanda dal 23/4/1991, si pone in contrasto con la previsione del 5° comma dell'art. 24 del D.M. 248/1993, che prevede una diversa e precisa procedura per l'accoglimento delle domande di autorizzazione presentate ai sensi della legge 19/5/1976 n. 398.

Quanto previsto nel suddetto art. 8, 5° comma comporta, inoltre, l'affermazione di un principio, quello del "silenzio assenso", contrario a quello del "silenzio rifiuto" ricavabile dalla norma contenuta nell'art. 33 della legge 11/6/1976 n. 426.

L'articolo in esame appare, comunque, illegittimo laddove, prevedendo genericamente la salvezza delle domande presentate dal 23/4/1991, senza quindi richiedere comunque l'esistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del D.M. 248/93, si pone in contrasto con la normativa statale a riguardo.

Da ultimo, tale previsione è suscettiblie di alterare il meccanismo delle priorità fissato dal comma 9° dell'art. 24 da D.M. stesso in quanto il termine del 31/12/1994, originariamente previsto dal suddetto comma 9° dell'art. 24 per il rilascio delle autorizzazioni, è stato postposto al 31/12/1996 con il D.L. 9/12/1994 n. 674, reiterato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 7/2/1995.