Object n° 1129 du 11 janvier 1995 (protocollo n° 487 du 15 février 1995)

10 Legislatura

Protocollo n. 487 in data 15/02/95

Riferimento oggetto n. 1129

Disciplina delle manifestazioni fieristiche.

[rilievi]

Si restituisce, per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita di visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, non senza osservare, al fine di assicurare condizioni di parità alle norme vigenti per le altre regioni (D.P.R. 18.4.1994 n. 390), che il divieto previsto dall'art. 4, 6° comma, non dovrebbe avere durata diversa o inferiore a quella fissata dall'art. 4, 2° e 3° comma del D.P.R. 390/1994.