Object n° 855 du 26 juillet 1994 (protocollo n° 342 du 27 août 1994)

10 Legislatura

Protocollo n. 342 in data 27/08/94

Riferimento oggetto n. 855

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.

[rilievi]

Si restituisce, per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita di visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 Febbraio 1948, n. 4, anche ai sensi e per gli effetti previsti dal terzo comma di detto articolo.

Con l'occasione si è osservato che la previsione del II c. dell'art. 7 della legge non pone limiti di tempo definiti entro i quali la Giunta Regionale provveda all'istituzione degli ambiti territoriali di caccia.

L'art. 12 c. III, nella parte in cui prevede che, in assenza del piano di gestione territoriale del parco, gli eventuali prelievi ed abbattimenti all'interno dei parchi regionali devono essere approvati con decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, non risulta conforme ai principi espressi dall'art. 11 c. IV della legge quadro delle aree protette (L. n. 394 del 6/12/1991), ancorchè la precedente L.R. n. 30 del 30/7/1991 sulla istituzione delle aree naturali protette abbia previsto al V c. dell'art. 18 l'approvazione dei piani di gestione da parte del Consiglio regionale.

Con riferimento all'applicazione dell'art. 20 c. III, l'autorizzazione per la cattura ed utilizzazione di fauna selvatica può essere concessa esclusivamente agli Enti previsti dal I° c. dell'art. 4 della L. 157/1992.

L'art. 26, c. II e III e l'art. 27 c. I, nella parte in cui disciplinano le specie di cui sia consentita l'imbalsamazione, dovranno tener conto, in fase applicativa, della Convenzione di Berna, resa esecutiva con legge n. 503 del 5/8/1981.