Object n° 437 du 12 janvier 1994 (protocollo n° 128 du 16 février 1994)

10 Legislatura

Protocollo n. 128 in data 16/02/94

Riferimento oggetto n. 437

Norme di attuazione della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (Nuove norme in materia di Società Cooperative).

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

L'art. 6 della nuova legge, che disciplina la "vigilanza sulle cooperative di credito", prevede che dette cooperative sono anch'esse assoggettate alle "disposizioni in materia di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, di cui alla L.R. 1/6/1984 n. 16".

Si osserva in proposito che in materia bancaria la Regione ex art. 3 lett. b) dello Statuto speciale, ha potere legislativo integrativo ed attuativo della normativa statale, potere limitato "alla istituzione di enti di credito di carattere locale". Pertanto, in ragione della sua natura, tale potestà legislativa è subordinata ai principi fondamentali stabiliti da norme dello Stato.

In materia di vigilanza sulle banche cooperative, i principi della disciplina statuale sono desumibili dall'art. 1 del D.Lg.vo C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, dal combinato disposto degli artt. 15 e 21 della legge 31/1/1992 n. 59 e dall'art. 159 del D.Lg.vo 1° settembre 1993 n. 385. In particolare, l'art. 159 citato riafferma la competenza esclusiva della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle banche, in qualsiasi forma costituite.

Da ciò deriva l'inammissibilità dell'assoggettamento delle banche cooperative ai controlli previsti dalla nuova legge in esame.

In relazione all'art. 5 della legge regionale in argomento, si è inoltre osservato l'opportunità di richiamare i limiti derivanti dall'art. 15 della già citata legge n. 59/1992.

Infine, per quanto concerne la gestione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 9, comma 7°), va tenuto conto che gli eventuali utili di esercizio, a norma dell'art. 12, comma 4° della L. 59/92, devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale: esso deve consistere (art. 11 comma 2° L. 59/92) esclusivamente nella promozione e finanziamento di nuove imprese o di iniziative di sviluppo della cooperazione.