Object n° 313 du 24 novembre 1993 (protocollo n° 76 du 24 décembre 1993)
10 Legislatura
Protocollo n. 76 in data 24/12/93
Riferimento oggetto n. 313
Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
[rilievi]
Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto.
In proposito si premette che con il suddetto disegno di legge, la Regione prevede la possibilità di scelte politiche tariffarie sui tronchi autostradali di competenza, atti a contenere e ridurre i livelli di transito (art. 5) e quindi la possibilità di adozione di provvedimenti di restrizione temporanea del traffico (art. 6), che determinano vincoli e limiti all'autotrasporto di merci di competenza statale incidenti a livello nazionale e comunitario.
Il disegno di legge in esame, inoltre, unilateralmente assunto dalla Regione, potrebbe determinare, nella sua applicazione, il contrasto con i principi costituzionali e comunitari in ordine alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi (art. 16 della Cost. e art. 48 e segg. Trattato C.E.E.), nonché
con i principi comunitari tendenti a favorirne "una politica comune dei trasporti" (art. 74, Tratt. CEE)
e "lo sviluppo di reti transeuropee" (art. 129, B)C)D) Tratt. CEE).
Va anche considerato che l'art. 130T) del trattato C.E.E. prevede, in materia di tutela dell'ambiente,
la possibilità che ogni Stato adotti misure più rigorose di quelle comunitarie, purché compatibili con
le norme del Trattato stesso e comunque da notificarsi alla Commissione C.E.E..
In particolare, con l'art. 5, è prevista l'introduzione unilaterale della manovra tariffaria che, oltre a sollevare, per quanto sopra detto, protesta a livello comunitario, potrebbe portare a ritorsioni tariffa- rie che interessino anche i valichi e accessi in altre Regioni.
All'art. 6, le eventuali restrizioni di traffico nell'ambito della Valle d'Aosta, sarebbero assunte dal Presidente della Giunta regionale per far fronte a situazioni di intensità e frequenza di traffico merci, difficilmente prevedibili e programmabili a periodi annuali e quindi di difficile integrazione con le limitazioni già definite dal calendario annuale dei divieti, approvato - all'inizio di ogni anno - in conformità alle direttive del Ministro dei lavori Pubblici.
Infine, si segnala che il disposto dell'art. 10 della legge in esame, relativo alle azioni comunitarie e statali di sostegno, è vincolato dal rispetto delle vigenti procedure per l'attivazione di contributi co- munitari e dei loro corrispondenti cofinanziamenti statali.