Object n° 4523 du 13 avril 1993 (protocollo n° 4326 du 22 mai 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4326 in data 22/05/93

Riferimento oggetto n. 4523

Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

- articolo 1, 2° comma: premesso che l'organizzazione del sistema di emergenza sanitaria non può non avvenire in conformità al D.P.R. del 27 marzo 1992 concernente: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza", il modello del sistema di emergenza sanitaria, previsto su tre livelli, non è in linea con l'articolo 2 del succitato D.P.R. che prevede il predetto sistema articolato su due livelli;

- articolo 9: laddove prevede la possibilità per l'U.S.L. di stipulare convenzioni con associazioni ed enti pubblici e privati operanti nel settore dell'emergenza sanitaria, sulla base di schemi-tipo approvato dalla Giunta regionale, contrasta con la previsione del 3° comma dell'articolo 5 del suddetto D.P.R. che prevede la stipula di tale tipo di convenzione con enti o associazioni, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Sanità.

Si rileva, infine, che il disegno di legge in esame, relativamente ai livelli standard di assistenza e conseguente revisione delle dotazioni organiche, si discosta dai principi scaturiti dalla legge delega n. 421/1992 e successivo decreto delegato n. 502/1992.