Object n° 4454 du 7 avril 1993 (protocollo n° 4274 du 14 mai 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4274 in data 14/05/93

Riferimento oggetto n. 4454

Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato, all'art. 3, 1° comma, che la previsione normativa, che dispone che il contratto di sponsorizzazione sia sottoscritto dal legale rappresentante della Federazione nazionale di appartenenza soltanto "ove richiesto", contrasta con la legge istitutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con le norme statutarie del Comitato Olimpico Internazionale in materia di dilettantismo, dal momento che il diritto allo sfruttamento dell'immagine spetta alle Federazioni sportive nazionali con le modalità dalle stesse previste (legge 16 febbraio 1942, n. 426, D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157 e "Charte Olympique" del C.I.O.).