Object n° 4435 du 6 avril 1993 (protocollo n° 4268 du 14 mai 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4268 in data 14/05/93

Riferimento oggetto n. 4435

Norme in materia di uso razionale della energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

- art. 3 I comma: la previsione normativa che stabilisce la ripartizione tra i settori di intervento dei fondi assegnati alle regioni dall'articolo 9 della legge 10/1991, contrasta con la previsione del IV comma del medesimo articolo 9 della legge 10/1991, secondo il quale è il CIPE che stabilisce la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi "in relazione a ciascuno degli interventi";

- art. 17 IV comma: l'affidamento di speciali incarichi a liberi professionisti, esperti e consulenti deve avvenire nei modi e nei termini di cui alle leggi regionali e statali vigenti in materia;

- art. 18 V comma: la misura dei compensi da corrispondere ai componenti esterni del Comitato regionale per l'energia non può essere fissata per ogni seduta, ma per giornata di seduta, e, onde evitare fra l'altro automatismi retributivi, va determinata con criterio autonomo e non con riferimento alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, stante la diversità di funzioni svolte dagli organismi in questione.

Si rappresenta, infine, in relazione all'articolo 23, la necessità che i tassi di interesse nonchè le modalità di stipulazione di convenzioni con istituti di credito e società di locazione finanziaria dovranno essere fissati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.