Object n° 3862 du 22 octobre 1992 (protocollo n° 4010 du 26 novembre 1992)

9 Legislatura

Protocollo n. 4010 in data 26/11/92

Riferimento oggetto n. 3862

Piano urbanistico territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato che il terzo comma dell'articolo 12, nella parte in cui estende l'applicazione delle sanzioni anche penali, previste dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, da irrogarsi per la violazione dei provvedimenti di diniego di autorizzazione o di concessione, o di sospensione di eventuali atti autorizzatori già disposti, anche alla ipotesi di "mancata adozione" dei medesimi provvedimenti, esula dalla competenza regionale interferendo in materia penale di esclusiva competenza statale.

Si è altresì osservato che la disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 10, in base alla quale si può prescindere, decorso il termine fissato a tal fine, dal parere delle Comunità Montate e dei Comuni sul testo del P.T.P. da adottare, in considerazione sia delle competenze in materia di assetto del territorio riconosciute ai suddetti enti dalla L. 142/1990, sia della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, contrasta con la disciplina delle leggi sopracitate.