Object n° 3394 du 8 mai 1992 (protocollo n° 3798 du 13 juin 1992)

9 Legislatura

Protocollo n. 3798 in data 13/06/92

Riferimento oggetto n. 3394

Contributi regionali per facilitare la acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato che l'articolato non contiene alcuna disposizione circa la non cumulabilità dei contributi di cui trattasi con altri analoghi previsti dalla legge regionale 28/12/1984 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 30/10/1987 n. 86, entrambe rifinanziate sul bilancio di previsione 1992 al Cap. 64560, in violazione del principio di trasparenza e buon andamento desumibile dall'art. 97 della Costituzione.

Si ritiene inoltre eccessiva la misura massima del 90% prevista per i contributi regionali finalizzati all'acquisto di impianti di trasporti a fune ed al ripianamento del deficit di esercizio derivanti dalla gestione dei predetti impianti, in quanto supera il limite di contribuzione fissato in sede nazionale e comunitaria (comunicazione C.E.E. 1978) per le aree maggiormente svantaggiate (75%).

Un beneficio così accentuato è contrario al principio di una sana economia, in quanto consente di porre in essere iniziative fragili e provvisorie, senza alcun apporto di capitale da parte dei soggetti interessati. Infatti, secondo il principio consolidato della legislazione sugli incentivi, l'operatore deve partecipare al rischio dell'impresa, pena la realizzazione di iniziative di incerto risultato.