Object n° 677 du 5 juillet 1989 (protocollo n° 2366 du 10 août 1989)

9 Legislatura

Protocollo n. 2366 in data 10/08/89

Riferimento oggetto n. 677

Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato quanto segue:

- L'entità del contributo previsto per le iniziative indicate all'articolo 4 (90% di spese) risulta troppo elevata, superiore, perfino al limite massimo delle agevolazioni ammissibili per una stessa iniziativa, fissato, sia dalla legislazione nazionale (art. 9 legge n. 64/1986), sia dalla direttiva comunitaria (comunicazione CEE 21/12/1978), nella misura del 75% della spesa per le aree maggiormente svantaggiate del Paese.

- A maggior ragione è, quindi, inammissibile la norma recata dall'articolo 7 che consente il cumulo delle agevolazioni fino al 100% della spesa e che, per di più, è in contrasto con i principi fondamentali del sistema legislativo di incentivazione economica, secondo i quali è indispensabile che l'operatore partecipi con proprie risorse finanziarie al rischio dell'impresa anche al fine di rendere più affidabile le iniziative agevolate.

- L'art. 9, infine, estendendo i benefici della legge agli impianti entranti in esercizio a decorrere dal 1985, riconosce efficacia retroattiva al provvedimento, in contrasto con il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.