Object n° 485 du 26 avril 1989 (protocollo n° 2220 du 26 mai 1989)

9 Legislatura

Protocollo n. 2220 in data 26/05/89

Riferimento oggetto n. 485

Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale.

[rilievi]

A norma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato, pur considerando la potestà legislativa della Regione in materia di polizia locale, che la tassatività di alcune disposizioni incide sull'autonomia organizzatoria degli enti locali, i quali debbono anche attenersi, nella materia considerata, a specifiche disposizioni contrattuali.

In particolare:

Art. 1 - 2° comma: l'obbligatoria istituzione di apposito Corpo di Polizia Locale nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, contrasta con l'art. 7 1° comma della L. 7 marzo 1986 n. 65 - legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale ed inoltre non si concilia con l'art. 10 della stessa legge in esame (un corpo è costituito da almeno sette elementi) se posta in relazione con l'art. 11, 2° comma.

Art. 10 n. 3 lett. b): la disposizione, così limitativamente formulata potrebbe determinare, in concreto, contrasto con le norme statali di recepimento degli accordi sindacali relativi al comparto del personale degli Enti locali, che i Comuni sono tenuti ad osservare;

Art. 7 n. 4: le funzioni di messo comunale, di messo di conciliazione e di autista di scuola-bus, esulano, a rigore, dai compiti istituzionali attribuiti agli addetti alla polizia locale, quali risultano dagli artt. 3 e 5 dalla L. 65/1986;

Art. 9 1° comma: le caratteristiche delle uniformi dei segni distintivi e dei mezzi di trasporto, vanno stabiliti con atto legislativo e non con regolamento e devono essere tali da escludere la stretta somiglianza non solo con quelle militari, ma anche con quelle delle forze di polizia dello Stato (Art. 6 - 2° comma n. 4 L. 65/86).

Devo inoltre osservare, a proposito dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. e), che delle missioni esterne va data previa comunicazione al Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di Prefetto e che la cooperazione al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello Stato va attuata previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.