Object n° 3796 du 10 mai 1988 (protocollo n° 1923 du 15 juin 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1923 in data 15/06/88

Riferimento oggetto n. 3796

Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio la legge regionale indicata in oggetto avendo in essa osservato:

- preliminarmente, le agevolazioni che la norma prevede per la costituzione o l'ampliamento di immobili destinati ad attività delle imprese artigiane, consistenti in contributo in conto capitale (art. 4 - 2° comma) e contributo in conto interesse (art. 4 - 3° e 5° comma), determina un cumulo inamissibile di incentivazione, tale da coprire il 100% della spesa occorrente per le iniative da agevolare.

Infatti, nessuna normativa di carattere generale per i vari settori arriva a prevedere una copertura finanziaria agevolata dell'intera spesa necessaria per l'iniziativa. In proposito è bene tenere conto che il limite massimo del cumulo per l'entità globale delle agevolazioni concedibili, nelle aree maggiormente svantaggiate del paese è

fissato nel 75% della spesa, sia in sede nazionale (vedi art. 9 legge n. 64/1986) sia in sede comunitaria (vedi comuniazioni CEE

1978). E' inoltre principio generale, recepito da tutta la legislazione in materia di incentivi pubblici, che l'operatore partecipi al rischio dell'impresa, anche al fine di migliorare la selezione delle iniziative da finanziare. Indicativamente, la percentuale del 70% della spesa costituisce la misura massima generalmente prevista dalle leggi di incentivazione ed è da ritenersi adeguata

anche nel caso in esame.

- Per quanto concerne il contributo sugli interessi, si impongono le seguenti osservazioni:

1) il tasso a carico dei beneficiari è al di sotto dei minimi fissati per il credito agevolato al settore artigiano, da parte della normativa statale che - a parte le aree depresse del centro-nord e mezzogiorno, prevede per gli operatori del resto del paese,

un onere non inferiore al 60% del tasso di riferimento (legge 526/1982).

La norma quindi non è ammissibile anche se la Regione ha nella specifica materia piena potestà legislativa:

infatti, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 22/2/1982 n. 182, concernente le norme di attuazione dello Statuto la misura delle agevolazioni creditizie recate dalle legge regionali deve mantenersi entro i limiti fissati dallo Stato per lo stesso settore di intervento.

Ciò vale, ovviamente, anche per le regioni a Statuto speciale, dal momento che la eventuale violazione del

principio sopra accennato, potrebbe provocare ripercussioni sul mercato del Credito, il cui governo è riservato all'Autorità

Centrale, e sarebbe fonte di possibili pregiudizi per gli interessi delle altre regioni e dei soggetti economici in essi operanti.

2) non viene fissato un limite alla misura del tasso ordinario da applicarsi da parte degli Istituti di Credito nei confronti dei beneficiari, relativamente alle operazioni ammesse alle agevolazioni. Ciò comporta l'abattimento indiscriminato del tasso contrattuale, quale che sia il costo dell'operazione, fino al limite minimo riconosciuto

in via generale dalla Regione. In tale modo, però, l'incentivazione finisce col premiare, in definitiva, gli istituti marginali e non competitivi, a danno della corretta ed efficiente allocazione delle risorse da parte degli operatori bancari. Emerge, allora la necessità che venga individuato un tasso (ad esempio stesso tasso di riferimento) che valga come parametro in rapporto al quale calcolare la quota del contributo regionale, quale che sia in concreto, il tasso ordinario di ogni singola operazione.

3) Il richiamo al tasso di riferimento stabilito ai sensi D.P.R. 902/1976 non è corretto, in quanto questo attiene al credito

agevolato al settore industriale, mentre per l'artigianato viene stabilito apposito tasso di riferimento fissato bimestralmente sempre dal Ministero del Tesoro.

4) Non viene precisato, infine, rispetto a quale momento viene individuato il tasso di riferimento da applicare alla operazione.

In proposito la soluzione più corretta è quella di considerare il tasso vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.