Object n° 3737 du 9 mai 1988 (protocollo n° 1903 du 15 juin 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1903 in data 15/06/88

Riferimento oggetto n. 3737

Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto.

In essa ho infatti rilevato:

- premesso che la Regione dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione tecnico professionale,

per cui, risultando priva della specifica competenza in materia di lavoro, deve ritenersi che qualsiasi provvedimento della legge in esame deve attuarsi nel rispetto delle discipline sul collocamento, di cui alle leggi 29 aprile 1949 n. 264 e legge 28 febbraio 1987, n. 56 nonchè su quella dell'apprendistato n. 25 del 15 gennaio 1955;

- l'istituzione dell'agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge in oggetto, in recepimento della deliberazione 2488/1987, contrasta con i principi e le modalità previsti dalla legge statale n. 56/1987 sopra richiamata, che fissa le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. L'isitituzione della agenzia per l'impiego - a cui è assimilabile l'agenzia del lavoro prevista dalle normative regionali - è soggetta alle modalità ed alle procedure stabilite dalla richiamata normativa statale, diretta ad assicurare la uniformità di strutture e di funzionamento delle agenzie stesse sull'intero territorio nazionale;

- Art. 7, comma quinto: l'indeterminatezza della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni, oltre a non ottemperare al principio di certezza e chiarezza del diritto, non consente di effettuare le conseguenti valutazioni finanziarie ed i previsti controlli;

- Art. 15: le disposizioni in esso contenute risultano generiche per quanto attiene al personale estraneo all'amministrazione a cui può essere conferito la nomina a Direttore dell'agenzia del lavoro, andrebbe indicata la durata dell'incarico, termini precisi per la sua rinnovabilità e trattamento economico complessivo da attribuire;

- Art. 16: la considerazione che - a norma dell'art. 12 - l'agenzia del lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla segreteria generale, comporta la necessità che il funzionamento della stessa sia assicurata con personale del ruolo regionale. E' pertanto contrario al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 97 della Costituzione, il previsto ricorso ad assunzioni con contratto di diritto privato atteso, per le considerazioni sopra esposte, che ove fosse ritenuto necessario dai competenti organi regionali, si poterebbe provvedere all'ampliamento della dotazione organica, con apposita legge;

- Art. 17; per la sua genericità, la norma proposta non ottempera ai principi già evidenziati e pertanto, in connessione con la necessità da parte del Governo di effettuare i necessari controlli nella spesa pubblica, l'articolo va riformulato, precisando la composizione e le finalità dei comitati tecnici da costituire, nonchè le modalità delle convenzioni che si intendono stipulare.

Osservo infine che gli interventi previsti dagli articoli 8 - 9 - 10 diretti ad erogare contributi ad imprese allo scopo di incentive assunzioni, sono in contrasto con i principi di buona amministrazione stabilito dall'art. 97 della Costituzione, in quanto non sono fissati criteri, misure e modalità per l'erogazione dei contributi medesimi.