Object n° 3001 du 10 juillet 1987 (protocollo n° 1365 du 8 aoūt 1987)

8 Legislatura

Protocollo n. 1365 in data 08/08/87

Riferimento oggetto n. 3001

Interventi a favore dello sport.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge regionale "Interventi a favore dello sport", avendo in essa rilevato l'illegittimitą dell'art. 12, relativo al fondo per le attivitą agonistiche di alto livello, in considerazione che lo stesso - per la sua formulazione generica - non consente di accertare:

- la natura e il finanziamento dei fondi per le attivitą agonistiche di alto livello, la cui istituzione doveva peraltro comportare l'iscrizione in apposito capitolo di spesa (anche per memoria) con disposizioni finanziarie di cui all'articolo 23 della legge in esame;

- se alla dotazione finanziaria di tale fondo si provveda con atto amministrativo o legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 42, penultimo comma della legge regionale 7/12/1979 n. 68;

- se parte di tale fondo, non attribuita entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario, confluisca o meno al capitolo di spesa 47500 del bilancio regionale.