Object n° 1160 du 28 février 1985 (protocollo n° 15 du 4 avril 1985)

8 Legislatura

Protocollo n. 15 in data 04/04/85

Riferimento oggetto n. 1160

Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Si osserva al riguardo che:

1) La norma dell'art. 5 ultimo comma, che riduce ad un triennio il periodo di permanenza al livello 7° occorrente per l'accesso al livello 8° senza il prescritto titolo di studio, costituisce un'ingiustificata deroga a criteri già accolti nella vigente legislazione regionale.

2) Il disposto dell'art. 53 (in particolare il 3° comma) che prevede la riduzione del periodo minimo di permanenza ai livelli inferiori per accedere ai livelli superiori prescindendo dal titolo di studio è in contrasto col principio di buona amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.