Object n° 165 du 10 mars 1983 (protocollo n° 1461 du 11 avril 1983)

7 Legislatura

Protocollo n. 1461 in data 11/04/83

Riferimento oggetto n. 165

Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.

[rilievi]

Dall'esame del disegno legislativo in oggetto, si è rilevato quanto segue:

- la disposizione dell'art. 5, riguardante la costituzione delle classi elementari pone un diverso limite numerico degli alunni, nell'ipotesi in cui debbono istituirsi più classi parallele, in difformità con i criteri stabiliti dall'art. 12 della legge 24/9/1971 nr. 820;

- l'art. 7, concernente la costituzione delle classi in scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, contrasta con quanto è stabilito dal D.L. 6/9/1972 nr. 504 - convertito con modificazione nella L. 1°/11/1972 nr. 625 - per quanto riguarda le scuole statali corrispondenti circa la determinazione del numero massimo e minimo di alunni per la formazione delle classi;

- l'art. 8 prevede un diverso rapporto numerico tra alunni minorati ed insegnati di sostegno rispetto a quello previsto dall'art. 12 dlla L. 20/5/1982 nr. 270;

- nell'art. 9 si osserva che non è indicato alcun criterio circa la determianzione delle dotazioni organiche aggiutnive, così come previsto dall'art. 20 della citata legge 270/1982;

- è necessario, per quanto concerne l'art. 10, un maggiore raccordo tra la normativa regionale e quella statale per quanto attiene al tempo occorrente per l'indizione dei concorsi (12 mesi anzichè 18 in base al principio di cui all'art. 1 - 4° comma della citata legge nr. 270/1982).

Infine, è da notare che:

- art. 2: per l'istituzione di direzioni di scuola materna sarebbe necessario soprassedere, così come è avvenuto in campo nazionale, in considerazione del particolare momento congiunturale della spesa pubblica;

- art. 9 - 2° comma -: risulta contrastante con le disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. nr. 59/1983, che per l'anno 1983/84 ha posto divieto di qualsiasi aumento della dotazione organica del personale;

- art. 15: deroga all'art. 41 della L. 20/5/1982 nr. 270 e determina il superamento della potestà legislativa integrativa in materia, conferita alla Regione dallo Stato e ponesi in contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

- art. 18: parimenti contrasta con i principi costituzionali sanciti dall'art. 97 della Costituzione (personale precario in detto articolo contemplato).

Per questi motivi, rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il disegno di legge sopra indicato.