Object n° 162 du 29 mars 1982 (protocollo n° 1814 du 3 mai 1982)

7 Legislatura

Protocollo n. 1814 in data 03/05/82

Riferimento oggetto n. 162

Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, rinvio a nuovo esame del Consiglio regionale, l'atto legislativo in oggetto, facendo presente che:

1) l'art. 33 della legge in oggetto, privo della quantificazione della spesa e dei relativi mezzi di copertura, contrasta con il dettato dell'art. 81 - comma 4° - della Costituzione;

2) la legge 24/12/1975 n. 706, richiamata al 1° comma dell'art. 29 per individuare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e delle relative sanzioni, risulta abrogata dalla legge 24/11/1981 n. 689, che non prevede la rivalutazione annua degli importi delle sanzioni amministrative.

Con riferimento all'art. 13, sesto e settimo comma, appare opportuno il mantenimento delle discariche controllate, necessarie sia per lo smaltimento finale dei rifiuti di qualunque tipo, sia per casi di emergenza.

L'art. 81 relativo al sistema della compattazione non offre sufficienti garanzie igienico-sanitarie circa la commercializzazione dei prodotti della compattazione anche quando siano sottoposti a trattamento aggiuntivo, con possibili conseguente destinazione finale in discariche controllate.

Infine segnalo che è in fase di avanzata elaborazione lo schema di disegno di legge contenente il recepimento delle direttive CEE, in linea con le osservazioni sopra indicate.