Object n° 618 du 26 novembre 1980 (protocollo n° 7774 du 29 décembre 1980)

7 Legislatura

Protocollo n. 7774 in data 29/12/80

Riferimento oggetto n. 618

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21/12/1977 n. 72 - Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistato il provvedimento legislativo in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) all'art. 4 deve prevedersi, in armonia a quanto disposto dall'art. 238 del R.D. 6/5/1940, n. 635 (Regolamento del T.U.L.P.S.), il possesso da parte degli aspiranti maestri di sci del certificato di idoneità alla professione rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali; si aggiunge che la norma di cui al punto h) di detto articolo, nell'imporre la conoscenza della lingua francese, per lo svolgimento di tale attività - raffigurabile come libera professione - crea sperequazioni nei confronti degli aspiranti all'esercizio in Valle d'Aosta di detta professione, in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 3 e 120, comma 3°, della Costituzione;

2) a proposito delle autorizzazioni comunali all'insegnamento dello sci, occorre far salve espressamente le disposizioni che conterrà in proposito l'emananda normativa statale per l'estensione alla Valle del D.P.R. 24/7/1976, n. 616.