Object n° 629 du 21 décembre 1979 (protocollo n° 7511 du 29 janvier 1980)

7 Legislatura

Protocollo n. 7511 in data 29/01/80

Riferimento oggetto n. 629

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale si rinvia non vistato il provvedimento legislativo in questione, rilevando

in esso violazione dei principi sanciti con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Più in particolare si osserva:

Titolo I°

a) art. 2, comma 2° - Le declaratorie dei livelli andrebbero definite nell'ambito del provvedimento legislativo di

che trattasi, essendo esse fondamentali al fine di identificare le funzioni corrispondenti ai livelli stessi;

b) articoli 3 - 4 - 10 - 3° comma lett. A e C: violano il principio della parità di retribuzione a pari quantità e qualità di lavoro (art. 36 della Costituzione), il principio della chiarezza retributiva e il principio della certezza della spesa pubblica.

Deve rilevarsi, poi, che il complesso dei benefici economici previsti con le norme in esame appare eccessivo e sperequante rispetto a quanto concesso al personale

delle altre Regioni.

Inoltre contrasta con l'interesse nazionale relativo ad un quadro unitario del comparto del pubblico impiego e

non tiene presente che per il rinnovo dei contratti nel settore per il triennio 1979/81 sono in corso trattative a livello nazionale.

In particolare, per quanto concerne l'art. 4 si rileva la contradditorietà tra l'intento di realizzare una retribuzione onnicomprensiva e le disposizioni dell'articolo

stesso con le quali si lasciano in vigore la maggior parte delle indennità attualmente corrisposte e che, in virtù del principio della onnicomprensività,

andrebbero eliminate tenendo conto, tra l'altro, che alcune di esse trovano fondamento in mere disposizioni regolamentari.

Articoli 5 e 6 - E' contrario ai principi di buona amministrazione, imparzialità ed eguaglianza il fatto che il servizio non di ruolo venga valutato indiscriminatamente

(cioè prescindendo dalle mansioni espletate.)

Ulteriormente sperequante appare la norma rispetto al disposto dell'art. 6 - 1° comma - laddove si valuta con diverso metro il servizio prestato

alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici.

Art. 7 - L'attribuzione della differenza fra le classi di stipendio iniziali di due livelli, in caso di avanzamento al

livello superiore, determina la concessione di un ulteriore beneficio al personale e, pertanto, al medesimo

in caso di passaggio di livello, andrebbe assicurato unicamente il trattamento economico in godimento tramite l'attribuzione di aumenti periodici fino a quello immediatamente inferiore a quello in godimento.

Art. 13 - L'attribuzione della 3^ classe di stipendio alla maturazione di un triennio di anzianità contrasta con la previsione dell'art. 3 comma 2° che statuisce il conseguimento di tale classe al compimento del 10° anno

di servizio.

Titolo II° - Relativamente alle disposizioni contenute in tale titolo riguardanti il personale non inquadrato nei livelli funzionali ovvero quello dirigenziale; si esprimono perplessità in ordine alla opportunità di emanare

le norme medesime nell'attuale fase di studio della ristrutturazione della funzione dirigenziale statale da parte

dei competenti organi governativi.

In particolare rilevasi:

Art. 29 - La concessione di compensi (gettoni di presenza ecc.) ai dirigenti contrasta con il principio della onnicomprensività a meno che non trattisi di partecipazione (a consigli o collegi) non connessa alla posizione di pubblico dipendente.

Titolo III

Art. 37 - La soppressione del I° comma dell'art. 14 della legge regionale 28/7/1956 n. 3 e successive modifiche, eliminando attribuzioni e compiti che sembrano specifici della funzione di segretario generale appare in

contrasto con il principio di buona organizzazione dei pubblici uffici di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto

si viene a conservare tale posto senza differenziarlo sostanzialmente dalle altre posizioni dirigenziali.

Art. 39 - Il collocamento fuori ruolo del personale comandato con conseguente vacanza dei relativi posti risulta contrastante con la specifica configurazione giuridica del comando medesimo che per sua natura deve essere temporaneo e motivato da eccezionali esigenze di servizio e, pertanto, non può creare vacanze di posti suscettibili di copertura con altro personale.

Art. 41 - La prevista elargizione di somme al personale collocato a riposo dal 31/12/1975 al 2/1/1979 appare sperequante e lesivo del principio di eguaglianza di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione, sia rispetto al personale collocato a riposo antecedentemente e sia soprattutto rispetto agli altri iscritti alla C.P.D.E.L. e non

trova alcuna giustificazione in quanto i benefici derivanti dai rinnovi contrattuali possono riguardare solo il personale in servizio durante il periodo di validità del contratto medesimo.

Art. 43 - Il provvedimento in esame entrando in vigore durante l'esercizio finanziario 1980 non può porre oneri a carico del bilancio 1979.