Object n° 435 du 26 septembre 1979 (protocollo n° 6094 du 2 novembre 1979)

7 Legislatura

Protocollo n. 6094 in data 02/11/79

Riferimento oggetto n. 435

Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del Servizio socio-sanitario regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale il 26/2/1948, n. 4,

si rinvia non vistato il provvedimento legislativo in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) l'art. 1 determina l'ambito territoriale dell'unica unità sanitaria locale senza che siano stati sentiti gli Enti Locali,

in base al penultimo comma dell'art. 11 della legge 23/12/1978, n. 833;

2) gli artt. 2 e 26 del disegno legislativo regionale configurano un modello di gestione dell'U.S.L. non conforme ai principi desumibili dagli artt. 1, 13, 14 e 15 della citata legge n. 833: la struttura dell'U.S.L., infatti, presuppone al coincidenza tra l'ambito territoriale e la gestione monocomunale od associativa attraverso gli organi indicati dalla legge statale con le ulteriori articolazioni territoriali solo a carattere tecnico-funzionale;

3) la natura dei comitati di zona risulta ambigua in quanto non è limitata all'attività di gestione sociale, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della legge n. 833, ma è estesa alla gestione politico-amministrativa dell'U.S.L., di cui i comitati risultano organi;

4) l'assemblea dell'U.S.L. non è conforme al principio di cui all'art. 15 della legge n. 833 che prevede l'elezione da parte dei comuni;

5) gli artt. 27, penultimo comma, e 31 relativi alla disciplina degli incarichi ai coordinatori dell'U.S.L. ed ai responsabili dei distretti di base non si conformano alla normativa statale fissata dall'art. 47 della legge 833;

6) la disciplina del controllo sugli atti e sugli organi dell'U.S.L., di cui agli artt. 18, ultimo comma, 39 e 40, si

discosta dalla normativa prevista in via generale dalla legge regionale 15/5/1978, n. 11, e, pertanto, non è conforme ai principi desumibili dall'art. 49 della legge 833 e dall'art. 43 dello Statuto speciale, in base ai quali detto controllo deve effettuarsi secondo forme parallele rispetto al controllo sugli enti locali;

7) l'art. 44, comma 2°, che prevede sia pure in via transitoria, il commissariamento dell'ente ospedaliero regionale, tuttora appartenente all'Ordine Mauriziano, contrasta con l'ultimo comma dell'art. 80 della legge 833 in virtù del quale la materia va regolata per il tramite di convenzione tra codesto ente ed il predetto Ordine;

8) infine l'associazione dei Comuni, contemplata dal 3° comma dell'art. 2, e da disciplinarsi mediante convenzione in forma pubblica, secondo uno schematipo predisposto dalla Giunta regionale, non appare comunque conforme alla legislazione statale, che, allo stato attuale, prevede, quale unica forma possibile di associazione intercomunale, quella consortile ex art. 156 T.U.L.C.P. 1934.