Object n° 564 du 29 décembre 1978 (protocollo n° 960 du 2 février 1979)

7 Legislatura

Protocollo n. 960 in data 02/02/79

Riferimento oggetto n. 564

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11/8/1975, n. 39.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, si rinvia non vistato l'atto in oggetto.

Si osserva al riguardo che le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 circa il ricorso alla Giunta regionale avverso il diniego o la revoca da parte dei Comuni dell'autorizzazione allo svolgimento della professione di guida o di portatore alpino contrastano con il principio della definitività degli atti comunali anche se emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o sub delegate, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, norma da ritenersi estesa, per tale aspetto, a codesta Regione, in relazione all'art. 3 della legge 16/5/1978, n. 196, e comunque applicabile nell'ambito regionale, data la mancanza di un rapporto di supremazia gerarchica tra la Regione ed il Comune.