Object n° 155 du 15 mars 1978 (protocollo n° 2271 du 21 avril 1978)

6 Legislatura

Protocollo n. 2271 in data 21/04/78

Riferimento oggetto n. 155

Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale il 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistato l'atto legislativo in oggetto.

Premesso che la normativa in esame per il suo contenuto deve essere la risultante di intese tra le Regioni interessate e per i suoi aspetti formali dev'essere determinata dalla confluenza di leggi regionali che ciascuna regione viene ad emanare

contestualmente nell'ambito della propria competenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge statale 23/12/1975 , n. 745, mentre per l'Istituto in oggetto

non risultano ancora adottate le parallele iniziative da parte dei competenti organi consiliari della Regione Piemonte e della Regione Liguria, si rileva che il provvedimento non può contenere proposizioni normative che si indirizzano agli organi di altre regioni, trascendendo pertanto i limiti della competenza territoriale regionale, secondo le formulazioni adottate per

gli articoli 3, 4 lett. p), 7 ultimo comma, 8, 14 ultimo comma, 15 e 19 e per le disposizioni di cui agli articoli 16 e 21 che prevedono la devoluzione all'istituto di somme da erogarsi da altre Regioni.

Inoltre, in ordine all'articolo 1, si osserva che la dizione "di concerto" appare impropria, dovendosi più esattamente far ricorso al termine "di intesa" in quanto l'istituto del concerto, riferibile ai rapporti interorganici tra uffici,

secondo i comuni principi, presuppone la posizione di preminenza del concertante.

Circa le altre disposizioni dell'atto in esame si rileva altresì:

- le lettere c) e d) dell'art. 4 non prevedono espressamente l'autorizzazione del Ministero della Sanità, come disposto dall'art. 5 della citata legge statale n. 745;

- l'art. 5 non prevede l'istituzione di laboratori prescritti dal 1° comma dell'art. 6 della detta legge n. 745, nè configura il carattere di azienda speciale al laboratorio destinato alla produzione dei farmaci, come richiesto dall'ultimo comma della medesima norma statale;

- codesto Ente non è competente a dettare le norme di cui agli artt. 7 comma 3° e 14 comma 3° circa la

compatibilità con le cariche parlamentari; e ciò in base ai principi affermati con sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 1966;

- la determinazione dell'importo dei gettoni di presenza, dell'indennità di carica e del rimborso spese di cui al punto 9 dell'art. 10 deve effettuarsi con atto legislativo regionale e non con semplice delibera del Consiglio diamministrazione, in conformità del principio desumibile dall'art. 52 della legge 29/3/1975, n. 70;

non risulta determinata la durata in carica della giunta esecutiva di cui agli artt. 11 e 13 dell'atto in esame, secondo la previsione dell'art. 1 della legge statale n. 745;

- l'art. 16 non comprende tra le entrate dell'istituto gli utili derivanti dalla gestione del "Centro riproduzione animale" previsto dal successivo articolo 17, come invece disposto dall'art. 9 lett. f) della legge 745;

- l'ultimo comma del medesimo art. 16 sembra ipotizzare la creazione di un nuovo istituto, eccedendo così i limiti di competenza regionale di cui all'art. 1 della predetta legge n. 745;

- infine l'art. 21 sembra prevedere a favore del centro riproduzione animale l'assegnazione diretta da parte delle Regioni di quote del contributo ministeriale anzichè mediante provvedimenti di competenza degli organi dell'istituto.