Object n° 289 du 7 juillet 1977 (protocollo n° 4224 du 16 aoūt 1977)

6 Legislatura

Protocollo n. 4224 in data 16/08/77

Riferimento oggetto n. 289

Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della saluta della donna, dei figli, della coppia e della famiglia.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Si osserva al riguardo:

1) l'art. 5 punto 11°, concernente la lotta contro le tossicodipendenze, č in contrasto con la disciplina della legge statale 22/12/1975, n. 685, che prevede l'istituzione di appositi organismi, servizi, e centri medici specializzati che devono essere finanziati mediante fondi assegnati dallo Stato in base alla predetta legge;

2) il disposto dell'art. 9, comma 7, che contempla la possibilitą per il personale dell'Ente ospedaliero operante presso i servizi di base di non computare, al fine del limite massimo delle prestazioni straordinarie le ore di lavoro eccedenti l'orario di servizio, viola il principio di cui all'art. 7, comma 3° lett. b), del D.L. 8/7/1974, n. 64, convertito in L. 17/8/1974, n. 386;

3) la promozione delle attivitą e delle iniziative previste dall'art. 10, comma 2, capoverso 4°, esula dalle funzioni che debbono essere espletate dai consultori familiari e contrasta con la normativa statale;

4) la disposizione dell'art. 13, che pone oneri a carico dell'Ente ospedaliero e quindi sul correlativo fondo nazionale di assistenza, non č legittima e, inoltre, non sembra opportuna l'utilizzazione del personale tirocinante che frequenti corsi universitari o per operatori socio-sanitari come disposto dall'art. 9 della legge in esame;

5) infine l'impiego del personale di Enti mutualistici o altri Enti pubblici va oltre i limiti posti dall'art. 19 della citata legge n. 386 che stabilisce l'utilizzazione di tale personale solo per compiti connessi all'assistenza ospedaliera.