Object n° 258 du 29 juin 1977 (protocollo n° 4094 du 1er août 1977)

6 Legislatura

Protocollo n. 4094 in data 01/08/77

Riferimento oggetto n. 258

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Si osserva al riguardo che:

1) la qualifica di assistente di cattedra, oltre a non essere prevista dal D.P.R. 31/5/1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente della scuola statale e rientrare, invece, nell'ordinamento del personale docente della scuola statale stessa - art. 118 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417 -, non è assolutamente definita nella legge in esame specialmente sotto il profilo della determinazione della sfera di competenza e delle attribuzioni, talchè la relativa previsione normativa contrasta con il precetto dell'articolo 97, comma 2°, della Costituzione e con il principio fondamentale della certezza delle posizioni giuridiche;

2) inoltre la copertura dell'onere derivante dall'atto in esame per gli esercizi successivi a quello corrente con riferimento all'incremento delle entrate regionali, non è idonea a soddisfare il precetto dell'art. 81, della Costituzione, in quanto, tenuto conto anche dell'enunciato della Corte Costituzionale (Sent. n. 1 del 1966), non è dimostrata la fondatezza della previsione di maggiori o nuove entrate.