Object n° 238 du 25 juin 1976 (protocollo n° 4012 du 6 août 1976)

6 Legislatura

Protocollo n. 4012 in data 06/08/76

Riferimento oggetto n. 238

Contributi alle imprese private concessionarie di auto-servizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948, n. 4, si rinvia non vistata la legge regionale indicata in oggetto.

Al riguardo si osserva:

a) l'art. 4 non stabilisce per gli esercizi successivi al 1976 il limite massimo di spesa derivante dalla revisione annuale dei suddetti contributi e, comunque, la copertura relativa al maggiore onere, mediante l'utilizzo dell'incremento delle entrate tributarie regionali non può ritenersi conforme all'art. 81 della Costituzione stante il generico riferimento a tale categoria di entrate e la mancata dimostrazione dell'attendibilità dell'eventuale incremento del relativo gettito;

b) non può ritenersi idonea l'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste per la copertura di oneri pluriennali quali quelli recati dal provvedimento in esame e ciò in base al principio enunciato dall'art. 136 del Regolamento generale della contabilità dello Stato.

Rilevasi, infine, che sarebbe più rispondente a principi di economicità che la concessione dei contributi avvenisse in rapporto alle percorrenze autobus-chilometro effettuate su ciascuna linea in un anno anzichè in base al numero dei dipendenti.