Object n° 100 du 10 juillet 1968 (protocollo n° 3606 du 31 août 1968)

5 Legislatura

Protocollo n. 3606 in data 31/08/68

Riferimento oggetto n. 100

Norme per la costruzione di un ospedale geriatrico regionale in località Beauregard, del comune di Aosta.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

1) detto provvedimento legislativo, così come formulato, eccede, ad avviso del Ministero dei Lavori Pubblici, cui spetta concedere il contributo statale previsto dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, la competenza della Regione, non potendo codesta Amministrazione essere destinataria di tale contributo, in quanto la legge 3 agosto 1949, n. 589, non annovera gli enti regionali tra gli enti che possano beneficiare di esso ed, inoltre, perché la Regione, ai sensi di detta legge, assume insieme con lo Stato, nel procedimento di formazione dei programmi d'intervento, qualificazione giuridica di ente proponente, e cioè di soggetto attivo per la concessione del contributo, da disporsi a favore di enti locali minori.

Si rende conseguentemente necessario che codesta Regione indichi l'ente che avrà la proprietà dell'ospedale indicato in oggetto e ne precisi la natura giuridica, tale da legittimarlo a poter beneficiare del contributo innanzi detto, così come prescrive l'articolo 2 della citata legge n. 574 del 1965.

2) in mancanza del contributo suddetto, che codesta Regione intende acquisire al proprio bilancio, come dal disposto dell'art. 2 del provvedimento in oggetto, non viene assicurata la copertura della spesa occorrente per la costruzione in questione, violandosi così il disposto dell'art. 81 comma quarto della Costituzione della Repubblica;

3) con il disposto dell'art. 3 del provvedimento stesso, si rinvia in sede di approvazione dei bilanci regionali per gli esercizi 1969 e 1970 l'indicazione dei mezzi di copertura degli oneri per l'ammortamento dei mutui da contrarre negli esercizi medesimi, nonché il finanziamento della ulteriore spesa di £ 400 milioni, eccedente quella cui si provvede con i previsti tre mutui passivi, determinando così la violazione dell'art. 81 comma terzo della Costituzione.

Ritengo inoltre opportuno far presente, per ogni conseguente determinazione, che i Ministeri del Tesoro e del Bilancio hanno rilevato, in ordine al provvedimento in esame:

a) che in esso non sono stabilite le condizioni alle quali dovrebbero contrarsi gli anzidetti tre mutui passivi, il cui ricavo è destinato al finanziamento della spesa ammessa al contributo statale ai sensi della legge 30/5/1965 n. 574, e, pertanto, non è dato accertare la congruità delle spese previste per oneri d'interessi passivi e di ammortamento del mutuo da contrarre per l'esercizio in corso;

b) che per il disposto dell'art. 2 del provvedimento stesso, alla copertura della spesa per interessi passivi, da iscrivere fra le spese correnti (cap. 96), si intende provvedere - impropriamente - mediante prelevamento dal fondo globale delle spese in conto capitale (cap. 150).