Object n° 339 du 24 novembre 1967 (protocollo n° 4670 du 27 décembre 1967)

4 Legislatura

Protocollo n. 4670 in data 27/12/67

Riferimento oggetto n. 339

Modificazioni alle norme della legge regionale 21.8.1962 n. 20, recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

A) premesso che in materia di Industria e Commercio di cui all'art. 4 lettera A) dello Statuto speciale la Regione ha potestà di emanare norme di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, si rileva che l'art. 3 della legge in esame, nel prevedere l'acquisto diretto da parte dell'Amministrazione Regionale di aree da cedere, poi, ad imprese industriali in luogo dei contributi di cui al precedente art. 2, dopo avere provveduto parimenti direttamente alla loro attrezzatura, non trova riscontro alla vigente legislazione statale, sicché mancano al riguardo norme statali suscettibili di svolgimento e adattamento mediante norme regionali.

B) non è conforme poi (giusta i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in sentenza n° 1 del 1966) alle disposizioni contenute nell'art. 81 della Costituzione, circa l'idoneità della copertura degli oneri afferenti agli esercizi finanziari 1969 e seguenti, rimettersi alla generica disponibilità di bilancio.

C) Osservasi, infine, che mentre il secondo comma dell'art. 6 determina in £ 100 milioni la spesa per l'applicazione della legge nell'esercizio 1968, lo stanziamento del Capitolo 283, la cui attuale dotazione è da porsi in relazione alle spese indicate dall'art. 16 della legge del bilancio per stesso esercizio, viene incrementato solo di 50 milioni.