Object n° 333 du 23 novembre 1967 (protocollo n° 664 du 27 décembre 1967)

4 Legislatura

Protocollo n. 664 in data 27/12/67

Riferimento oggetto n. 333

Norme sull'ordinamento dei servizi dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta, e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto all'Istituto stesso.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4 rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

A) il secondo comma dell'art. 16, prevedendo l'inserimento, nel Collegio Sanitario di controllo per l'accertamento del requisito di sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante all'impiego presso l'Ente, di un ufficiale medico del Presidio Militare di Aosta, senza nemmeno subordinare tale inserimento all'assenso della Autorità Militare competente, esorbita dall'ambito di competenza della Regione ed interferisce nella sfera di attribuzione della Amministrazione Statale, cui esclusivamente spetta, secondo le norme del proprio ordinamento, determinare l'utilizzazione dei propri dipendenti in compiti amministrativi;

B) l'art. 17, che commina l'immediato licenziamento al dipendente che abbia violato il segreto del proprio ufficio, viola i principi dell'ordinamento che prevedono il diritto del dipendente a far valere le proprie giustificazioni a difesa e che subordinano le sanzioni nei confronti dei dipendenti all'esito del giudizio penale o disciplinare.

C) anche l'ultimo comma dell'art. 51, che commina al dipendente la sanzione della ritenuta dei 2/30 del salario mensile lordo in caso di assenza per malattia non giustificata, viola i principi dell'ordinamento, in quanto configura una sanzione ex-lege indipendentemente dall'accertamento della mancanza in sede disciplinare e configura inammissibile preventiva rinunzia da parte dell'Amministrazione ad instaurare un procedimento disciplinare a carico del dipendente per infrazione dei doveri discendenti dal rapporto di servizio.

Si soggiunge che la disposizione prevista da tale ultimo comma ricade in quella, più ampia, prevista dall'ultimo comma dell'art. 50 e andrebbe, pertanto, sussunta sotto la fattispecie indicata da tale norma.

Rilevasi inoltre la necessità, onde soddisfare l'esigenza richiesta dall'art. 81 della Costituzione, che l'art. 110 precisi l'ammontare del maggiore onere conseguente al provvedimento in esame, nonché i mezzi finanziari per fronteggiare l'onere stesso. Quanto poi alla dichiarazione contenuta nel 2° comma dell'art. 2, relativa alla classificazione dell'Istituto di Assistenza materna, si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sul principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 116 in data 23 novembre u.s. secondo il quale la competenza a procedere alla classificazione degli ospedali è riservata esclusivamente allo Stato. Prospettasi infine l'opportunità che il disposto dell'art. 65 lettera A) si riferisca a delitti contro la personalità dello Stato anziché a delitti contro la Patria, secondo quanto è indicato dal codice Penale.