Object n° 98 du 10 août 1966 (protocollo n° 825 du 10 septembre 1966)

4 Legislatura

Protocollo n. 825 in data 10/09/66

Riferimento oggetto n. 98

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

[rilievi]

A norma di quanto previsto dall'art. 31, comma quarto, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:

1°) Inammissibilità del sistema di carriere a ruolo aperto, di cui all'allegato A della legge in esame, che consente la concessione di un duplice miglioramento economico (aumenti periodici biennali e scatti di stipendio) a favore del personale che permane nella stessa qualifica, e cioè non progredisce in carriera.

Tale sistema, oltre ad essere assolutamente estraneo ad ogni principio dell'ordinamento vigente, altera l'armonico rapporto tra l'importanza delle funzioni, la capacità del personale e il corrispettivo economico delle prestazioni; rapporto che è alla base del corretto ordinamento del pubblico impiego. Ciò induce a ritenere viziato, in tale parte, il provvedimento in esame, anche sotto il profilo del contrasto con la norma sancita dall'art. 97 della Costituzione.

2°) Illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 20, capo secondo, della legge in oggetto, che prevedono l'inquadramento di personale nominativamente indicato in posizione di privilegio.

Le disposizioni in essi contenute, infatti, sono assolutamente inammissibili, perché in contrasto con l'essenza stessa della funzione legislativa, nonché con ogni criterio generale di obiettività e imparzialità fissato dal succitato art. 97 della Costituzione.

3°) L'art. 1 della legge in esame, a modifica dell'art. 79 della legge regionale n. 3 del 1956, prevede la nomina del personale a posti non iniziali di ruolo mediante il triplice sistema della promozione interna, del concorso interno e del concorso pubblico, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Regionale.

Tale norma richiede la determinazione di criteri oggettivi di preferenza di uno dei predetti sistemi nei confronti degli altri, al fine di evitare la violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, nonché dell'art. 3 della Costituzione medesima, sotto il profilo dell'uguaglianza dei cittadini.

4°) Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge in esame per la parte che modifica l'art. 113 della legge regionale n. 103 sopra richiamata, là dove è previsto che, per il personale della carriera direttiva appartenente ai primi tre gruppi, le note di qualifica siano attribuite, in via definitiva, dal Presidente della Giunta, su parere del Presidente del Consiglio o degli Assessori e senza l'ausilio di alcun organo collegiale. Ciò, oltre a capovolgere il criterio adottato in materia dall'ordinamento statale, non appare idoneo a garantire l'imparzialità della Amministrazione, il che vizia, sotto il profilo dell'art. 97 della Costituzione, la disposizione in esame. Dovrebbe, comunque, essere chiarito che il Presidente del Consiglio esprime parere sulle note di qualifica limitatamente al personale dipendente dal Consiglio stesso.

5°) Mancata copertura della maggiore spesa di cui all'art. 21 del capo secondo della legge in esame, a carico degli esercizi futuri.

L'art. 21 della legge in argomento prevede infatti l'onere di £ 44 milioni per la copertura della maggiore spesa derivante dalla legge medesima per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1966, mediante prelievo di pari somma dal cap. 111 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, ma non precisa, come è peraltro indispensabile, i mezzi finanziari con i quali far fronte all'insorgente onere annuo di £ 103 milioni (di cui £ 59 milioni in più rispetto a quello dell'anno in corso) che verrà a gravare sui futuri esercizi.

6°) Posto il precedente rilievo circa l'inammissibilità del sistema a ruoli aperti, si osserva che verrebbe meno la ragione delle previsioni di cui agli artt. 145 del capo 1 e 4 del capo II, che escludono dal computo dell'anzianità di servizio, al fine dell'attribuzione rispettivamente degli aumenti periodici di stipendio o salario e dei nuovi stipendi o salari, il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare di leva e per mandato politico.

7°) Non appare inoltre congruo né opportuno il sistema che contempla genericamente la Presidenza della Commissione di disciplina (art. 163) da parte di un "funzionario pubblico appartenente alla stessa carriera dell'incolpato", in quanto suscita perplessità, sotto il profilo della garanzia di imparzialità e di idoneità, lo svolgimento delle delicate funzioni di giudizio da parte di un "funzionario" non meglio precisato della stessa carriera. Anche a non volere considerare la inopportunità di prevedere quale Presidente della Commissione di disciplina un impiegato di carriera inferiore e, quale componente con funzioni di segretario, il Segretario Generale della Regione o il Vice Segretario Generale, si ravviserebbe l'esigenza che la Commissione stessa fosse presieduta, in ogni caso, da un impiegato di carriera superiore all'incolpato e, per la massima carriera, da un impiegato di qualifica non inferiore al giudicando.

8°) Circa l'art. 206 (capo I, art. 1) della legge in esame, non è dato comprendere come possano spettare congedi ordinari annuali al personale avventizio, stante il fatto che è vietato, anche nelle condizioni eccezionali previste dall'art. 196 della legge regionale vigente, il mantenimento in servizio di personale non di ruolo per periodi superiori a sei mesi, eventulamente prorogabili, al massimo fino ad un anno.

Si rileva, comunque difetto di coordinamento della cennata disposizione con le norme degli articoli da 11 a 15 del capo II della legge in esame, che prevedono la sistemazione ordinaria in ruolo di personale fuori ruolo o avventizio già in servizio.