Object n° 31 du 6 avril 1962 (protocollo n° 1383 du 9 mai 1962)

3 Legislatura

Protocollo n. 1383 in data 09/05/62

Riferimento oggetto n. 31

Disegno di legge regionale recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

[rilievi]

Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con Legge costituzionale 26 Febbraio 1948, n. 48, si rinvia a codesto Consiglio regionale il disegno di legge di cui all'oggetto, osservando quanto segue:

Art. 2 - Poiché nell'attuazione dei piani di risanamento delle malattie considerate, le misure sanitarie debbono applicarsi non soltanto sugli animali infetti, ma anche, ed in particolare per i trattamenti vaccinali, sugli animali sani, il 1° comma dell'articolo dovrebbe essere così modificato: "Negli allevamenti riconosciuti infetti sarà disposta, con le norme di cui al successivo art. 3, l'applicazione di particolari misure profilattiche atte a conseguire il risanamento delle malattie previste nello art. 1. Per quanto riguarda gli animali infetti potrà anche essere disposto l'obbligo della cura o dell'abbattimento".

Art. 3 - Con tale articolo viene conferito al Presidente della Giunta regionale il potere discrezionale di stabilire le modalità per l'attuazione delle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Poiché l'azione profilattica è unica, essa deve essere svolta dallo Stato in tutto il territorio della Repubblica, anche in rapporto alle garanzie sanitarie richieste dai Paesi esteri per l'importazione degli animali e dei prodotti alimentari di origine animale dall'Italia. Pertanto, si è d'avviso che le modalità per l'attuazione della legge sono da disciplinare mediante apposite norme regolamentari che potrebbero essere sottoposte al preventivo esame del Ministero della Sanità.

Del resto, questo principio è già sancito nella legislazione nazionale relativa ai piani di risanamento, come può desumersi dall'esame degli articoli 68 e 69 del vigente regolamento di polizia veterinaria e della legge 27 novembre 1956, n. 1367.

E' raccomandabile, inoltre, che nel regolamento siano stabilite anche le norme:

a) per il riconoscimento ufficiale degli allevamenti indenni;

b) per il rilascio dei certificati che devono scortare gli animali provenienti da allevamenti indenni;

c) per l'apposizione sui formaggi e sugli involcri del burro della dicitura "Prodotto con latte di allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi e brucellosi bovina (Legge regionale.........)".

Tali norme sono intese a garantire la salubrità dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri, come pure ad incoraggiare gli allevatori.

Art. 4 - Sarebbe opportuno demandare all'apposito regolamento di cui all'art. 11, di fissare l'ammontare delle indennità da corrispondere ai proprietari per la eventuale macellazione degli animali infetti, indennizzi ora genericamente demandati all'Amministrazione regionale.

Art. 5 - Per le considerazioni fatte a proposito dell'art. 3, si osserva che invece dell'istituzione di un Centro diagnostico veterinario, funzionante presso il Laboratorio regionale di igiene e profilassi, sarebbe più opportuno istituire una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, il quale, a norma dell'art. 67 del citato regolamento di polizia veterinaria, svolge tutta l'attività diagnostica e di consulenza tecnica delle province del Piemonte e della Liguria, secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità. In tal modo verrebbe realizzata, anche nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, la stessa organizzazione attuata per l'attività diagnostica di laboratorio e l'assistenza tecnica agli allevatori in tutto il territorio nazionale ivi compreso le altre Regioni a Statuto autonomo. In ogni caso, la Sezione (o il Centro diagnostico) deve funzionare sotto la vigilanza del veterinario regionale il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 12 del succitato Regolamento di polizia veterinaria, ad informare il medico regionale dei casi di malattie degli animali trasmissibili all'uomo. Pertanto, il 2° comma potrà essere soppresso.

Art. 9 - Gli indennizzi ai conduttori degli alpeggi, previsti dall'art. 9 dovrebbero essere parimenti indicati nel regolamento.

Art. 11 - L'art. 11 dovrebbe tassativamente specificare quali sono le spese poste a carico della Regione e quali quelle a carico di altri Enti o di privati.

Art. 13 - Con la modifica dell'art. 4 anzindicato l'art. 13 potrebbe essere soppresso.

Si reputa doveroso segnalare, infine, che la materia del disegno di legge in esame rientra preminentemente nella competenza dell'Assessorato regionale della Sanità e dell'Assistenza sociale ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.