Object n° 6 du 4 mars 1960 (protocollo n° 639 du 2 avril 1960)

3 Legislatura

Protocollo n. 639 in data 02/04/60

Riferimento oggetto n. 6

Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 comma 4° dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta approvato con Legge costituzionale 26 febbario 1948, n. 4, si rinvia a codesto Consiglio il provvedimento n. 6, del 4 marzo 1960, relativo alla "Legge regionale Urbanistica e per la Tutela del Paesaggio in Valle d'Aosta" per i seguenti motivi:

1) come gią osservato con la lettera del 20 Gennaio u.s., n. 154, la dichiarazione dell'Intero Territorio della Valle d'Aosta, contenuta nell'art. 1, č in contrasto con il limite desumibile dall'art. 2 lettera g) dello Statuto Speciale sopracitato che esclude la possibilitą indiscriminata della estensione di detta qualifica all'intero territorio della Regione.

2) La dichiarazione stessa non č in armonia con la legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, in quanto la legge regionale in esame non contiene neppure i criteri oggettivi d'interesse pubblico che si ritiene soddisfare nč le norme sulla procedura d'imposizione del vincolo con idonee garanzie pei privati.

3) la nuova formulazione dell'art. 13 č troppo generica per garantire il rispetto di tutte le procedure necessarie per legittimare le espropriazioni.

4) la disposizione dell'art. 15 č rimasta immutata rispetto al precedente testo, per cui s'intendono qui confermate le osservazioni formulate in proposito con la gią citata lettera di rinvio del 20 Gennaio u.s., n. 154.

Infine, per quanto attiene agli articoli 3,4,5, 2° comma, 11, 12, 14 e 18, si confermano integralmente i rilievi contenuti nella precedente lettera del 20 gennaio scorso, n. 154.