Object n° 164 du 18 décembre 1959 (protocollo n° 154 du 20 janvier 1960)

3 Legislatura

Protocollo n. 154 in data 20/01/60

Riferimento oggetto n. 164

Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 - comma quarto - dello Statuto Speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta"- approvato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 4, si rinvia a codesto Consiglio il provvedimento n. 164, in data 18 dicembre 1959, relativo alla "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" per i seguenti motivi:

1) La dichiarazione dell'intero territorio della Valle d'Aosta quale zona di particolare importanza turistica, contenuta nell'articolo 1, è in contrasto con il limite desumibile dall'art. 2 - lettera g) dello Statuto speciale anzicennato che esclude la possibilità indiscriminata della estensione di detta qualifica all'intero territorio della Regione.

2) La dichiarazione stessa non è in armonia con la legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, in quanto la legge regionale in esame non contiene neppure i criteri oggettivi d'interesse pubblico che si ritiene soddisfare nè le norme sulla procedura d'imposizione del vincolo con idonee garanzie pei privati.

3) Le disposizioni dell'articolo 13 - primo e secondo comma - contrastano con il principio fondamentale della legislazione vigente secondo la quale la dichiarazione di pubblica utilità (e la conseguente possibilità della procedura di espropriazione) è connessa all'approvazione di piani particolareggiati.

Invero, la dichiarazione di pubblica utilità non può essere connessa con l'approvazione di piani generali in quanto questi hanno vigore a tempo indeterminato, mentre, secondo la vigente legislazione statale, la dichiarazione di pubblica utilità richiede la fissazione di un preciso termine.

E' d'uopo inoltre far presente la necessità che sia chiaramente affermato che le espropriazioni previste dall'articolo 13 si riferiscono ad opere non a carico dello Stato.

4) La istituzione dell'Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, mediante l'emanando regolamento secondo la disposizione contenuta nell'articolo 15, deve avvenire con apposita legge regionale trattandosi di attività che incide la sfera organizzativa degli uffici regionali.

5) Il contenuto degli articoli 3 e 4 presuppone l'approvazione degli elenchi delle cose e degli immobili che per il loro notevole interesse pubblico debbono ritenersi soggetti alla disciplina della legge di cui trattasi.

Soggiungesi che le disposizioni dell'articolo 3 sono incompatibili con le necessità militari di eseguire, senza limitazioni di tempo e di luogo, i lavori per le esigenze della difesa.

6) La dizione del secondo comma dell'articolo 5 appare errata e andrebbe così sostituita "I piani regolatori comunali debbono uniformarsi al piano regionale. -"

7) Per quanto concerne le norme fissate con gli articoli 7 e 8 si rileva che non è fatto alcun riferimento alle disposizioni di carattere generale previste dalla legge urbanistica 7 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle intese con le Amministrazioni statali per le reti principali di comunicazione stradali e ferroviarie.

8) L'art. 11 dovrebbe precisare compiutamente la procedura e la forma di approvazione nonché il periodo di validità dei piani, considerato anche che il successivo articolo 12 stabilisce che le varianti ai piani regionali e comunali vengono adottate con la procedura identica a quella dei piani regolatori originari.

9) Il piano regolatore regionale dovrebbe essere attuato per mezzo dei piani regolatori comunali e non mediante piani particolareggiati, talché, il riferimento al piano regionale contenuto nell'articolo 14 dovrebbe essere eliminato.

10) E' indispensabile integrare l'articolo 18 stabilendo anche che per quanto non dispone la legge regionale in esame e per quanto non in contrasto con essa, trovano applicazione le leggi 1° giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497; 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, nonché la legge 21 dicembre 1955, n. 1357.-