Object n° 14 du 14 février 1957 (protocollo n° 612 du 22 mars 1957)

2 Legislatura

Protocollo n. 612 in data 22/03/57

Riferimento oggetto n. 14

Legge regionale recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.

[rilievi]

Quest'Ufficio, presa in esame la legge regionale approvata da codesto Consiglio con la deliberazione n. 14, in data 14 febbraio 1957, osserva che codesta Regione cita, a fondamento del suo potere di legiferazione sulla materia indicata in oggetto, gli artt. 2, lett. i, 3, lett. e, 4 e 11 dello Statuto speciale approvato con Legge costituzionale 26.2.1948, n. 4.

Delle norme previste in tali articoli, quella dell'art. 2, lett. i, riguarda la competenza legislativa esclusiva che compete alla Valle in tema di "acque minerali e termali", quella dell'art. 3, lett. e, concerne la competenza legislativa non esclusiva che la Regione possiede in materia di "utilizzazione delle miniere", quella dell'art. 11 attiene al passaggio in concessione, dallo Stato alla Valle, delle miniere esistenti; infine, la disposizione dell'art. 4 riflette la potestà regionale amministrativa nelle materie in cui è prevista la potestà regionale legislativa (art. 2 e 3, citati).

Orbene, mentre per quanto si riferisce alle acque minerali e termali, alla Regione compete la potestà legislativa esclusiva di quella del Parlamento Nazionale, non è così per quanto riflette il regime delle miniere.

L'aver unito, nella stessa legge regionale, la disciplina delle acque minerali e termali, con quella delle miniere vere e proprie, fa sì che la Valle regoli anche la materia delle miniere con atto legislativo di natura esclusiva, il che non le è concesso dallo Statuto.

Secondo quanto dispone l'art. 3, lett. e, coordinato con l'art. 11, la Valle deve legiferare soltanto in materia di miniere esistenti cioè quelle avute in concessione. Invero, l'accertamento della coltivabilità dei giacimenti minerari è riservato esclusivamente dall'Amministrazione dello Stato, in quanto l'espressione del citato art. 3, lett. e "disciplina della utilizzazione delle miniere", conferisce alla Regione la competenza legislativa concorrente, da intendersi circoscritta alla fase specifica dello sfruttamento del giacimento ritrovato e ritenuto coltivabile. In sintesi, codesta Regione non può avocare a sé la competenza delle ricerche minerarie, fatta eccezione per le acque minerali e termali, ma, per tale disciplina, è necessario, se del caso, che adotti una legge separata.

Parimenti, a codesto Ente non spetta la competenza di disporre la decadenza delle concessioni minerarie previste all'art. 8 della legge regionale in parola.

Per i motivi suddetti, si rinvia, a termini e per gli effetti di cui all'art. 31, 4° comma, dello Statuto approvato con Legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 4, legge regionale approvata da codesto Consiglio il 14 febbraio 1957, n. 14 e pervenuta a quest'ufficio il 20 febbraio 1957.